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Economia

Agenzia riscossione: come richiedere online la Definizione Agevolata

L'Agenzione Riscossione ha annunciato sul proprio sito come richiedere online il servizio di Definizione Agevolata. Ecco tutte le informazioni

Entro il 30 aprile 2023 sarà possibile presentare la domanda di adesione della possibilità di pagare in forma agevolata i debiti affidati in riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022. A comunicarlo è l’Agenzia Riscossione che attraverso il proprio sito ha annunciato le modalità di presentazione della domanda per provvedimento introdotto dalla Legge di Bilancio 2023. 

La Legge n. 197/2022 dà la possibilità di sanare i debiti (intervallo 2000-2022) ricompresi in precedenti “Rottamazioni” che risultano decadute per mancati pagamenti. La Definizione agevolata si applica ai carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, anche se già oggetto di precedenti misure agevolative. Chi aderisce alla Definizione agevolata potrà versare il solo importo del debito residuo senza corrispondere le sanzioni, gli interessi di mora e l’aggio, mentre le multe stradali potranno essere estinte senza il pagamento degli interessi, comunque denominati, e dell’aggio. Sarà possibile pagare in un’unica soluzione o in un massimo di 18 rate in 5 anni con queste modalità: le prime due rate di importo pari al 10% delle somme complessivamente dovute in scadenza al 31 luglio e 30 novembre 2023 e le restanti rate, ripartite nei successivi 4 anni, andranno saldate il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024. In caso di pagamento rateale saranno dovuti dal 1° agosto 2023 interessi al tasso del 2 per cento annuo. 

A coloro che presenteranno la richiesta di Definizione agevolata, l’Agenzia delle entrate-Riscossione invierà entro il 30 giugno 2023 la comunicazione con l’esito della domanda, l’ammontare delle somme dovute ai fini della definizione e i bollettini di pagamento in base al piano di rate scelto in fase di adesione. Non rientrano invece nell’ambito applicativo della Definizione agevolata i carichi relativi alle risorse proprie dell’Unione Europea e all’Iva riscossa all’importazione, i recuperi degli aiuti di Stato, i crediti derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei conti e multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna. Per quanto riguarda i carichi delle Casse/Enti previdenziali di diritto privato, si prevede che possano rientrare nella Definizione agevolata solo dopo apposita delibera di tali enti creditori pubblicata entro il 31 gennaio 2023 sul proprio sito internet e comunicata, entro la stessa data, ad Agenzia delle entrate-Riscossione mediante posta elettronica certificata. 

Come presentare la domanda

Per presentare la domanda i contribuenti possono presentare la richiesta di adesione alla Definizione agevolata utilizzando l’apposito servizio disponibile direttamente nell’area pubblica del sito internet dell’Agenzia entrate-riscossione senza la necessità di inserire credenziali di accesso. Nella sezione “Definizione agevolata” si deve compilare l’apposito form inserendo i numeri identificativi delle cartelle/avvisi che si vogliono includere nella domanda di adesione, specificando il numero delle rate in cui si intende suddividere l’importo dovuto e il domicilio al quale verrà inviata entro il mese di giugno la comunicazione delle somme dovute. Sarà necessario indicare un indirizzo e-mail al quale verrà inviata la ricevuta di presentazione della domanda ed è obbligatorio allegare la prevista documentazione di riconoscimento. È possibile inserire anche i singoli carichi, contenuti nella cartella/avviso per i quali si intende aderire alla Definizione agevolata. Dopo aver confermato l’invio della richiesta il contribuente riceverà una prima e-mail all’indirizzo indicato, con un link da convalidare entro le successive 72 ore. Decorso tale termine, il link non sarà più valido e la richiesta sarà automaticamente annullata. A seguito della convalida della richiesta, il sistema invierà una seconda e-mail di presa in carico della domanda, con il numero identificativo della pratica e il riepilogo dei dati inseriti. Infine, se la documentazione allegata è corretta, verrà inviata una ulteriore e-mail con allegata la ricevuta di presentazione della domanda di adesione. La richiesta può essere inviata anche dall’area riservata del sito internet, accedendo con le credenziali Spid, Cie e Cns, senza la necessità, in questo caso, di allegare la documentazione di riconoscimento.

Seguendo le stesse modalità sarà possibile presentare (entro il 30 giugno 2023) ulteriori dichiarazioni di adesione che se riferite ad altri carichi, saranno considerate integrative della precedente, mentre se riferite agli stessi carichi già inseriti nella domanda presentata, saranno considerate sostitutive della precedente. È possibile presentare la richiesta di adesione anche per i carichi già ricompresi in un piano di “Rottamazione-ter” indipendentemente se tale piano sia ancora in essere o sia decaduto per il mancato, tardivo o insufficiente versamento di una delle relative rate.

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