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Avvocato del Cittadino

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A cura di Emanuela Astolfi

Divorzio, niente reversibilità al coniuge con una cifra "simbolica" a titolo di assegno

La pensione di reversibilità, come previsto dall'art. 9 comma 2 della legge n. 898/1970, spetta all'ex coniuge superstite titolare di un assegno divorzile. 

Tuttavia,  secondo l'Inps, per ottenere la reversibilità non è sufficiente il riconoscimento di una cifra "simbolica" a titolo a titolo di assegno e la Cassazione, con sentenza n. 20447/2020 ha accolto quanto sostenuto dall’ente di previdenza, stabilendo che  il coniuge superstite otterrebbe un vantaggio irragionevole e contrario alla ratio e alla natura dell'assegno divorzile se la cifra stabilita per l’assegno è irrisoria.

Ad ogni modo, vediamo nel dettaglio quali sono i presupposti per ottenere la reversibilità nel caso di divorzio:


1)  il coniuge divorziato deve già percepire dall’ex coniuge defunto un assegno divorzile versato con cadenza periodica ( e non di entità simbolica). In caso di assegno una tantum (unica soluzione), il coniuge superstite non avrà diritto alla pensione di reversibilità ;

2) il coniuge divorziato superstite non deve essersi risposato (se convive con il partner può ottenere la reversibilità)

3) il rapporto di lavoro da cui trae origine il trattamento pensionistico deve essere anteriore alla sentenza di divorzio.

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Divorzio, niente reversibilità al coniuge con una cifra "simbolica" a titolo di assegno

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