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Martedì, 16 Aprile 2024
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Polizia Municipale: nuove targhe ai ciclomotori

In merito alla nuova normativa, la polizia locale, chiarisce ogni aspetto

Anche i ciclomotori non circolanti debbono avere la nuova targa. E’ uno dei particolari spiegati dal comandante della Polizia Locale Remo Fontana, in merito ai recenti cambiamenti normativi. “Pervengono richieste di chiarimenti in proposito all'adozione della nuova targa per i ciclomotori, norma in vigore dal 14 febbraio 2012. Alcuni proprietari dei mezzi a due ruote hanno chiesto se sia possibile o meno lasciare la vecchia targa, denominata "C.I.C.", su un ciclomotore che rimane in sosta sulla strada.

In proposito è bene precisare, che per circolazione stradale, il vigente Codice della Strada, include tutto ciò che sia in movimento o in sosta sulla pubblica via e/o strada privata comunque soggetta a pubblico passaggio, in particolare: pedoni, animali, ed ogni categoria di veicoli, che sia a trazione muscolare, animale o a motore.

Appare chiaro che anche un ciclomotore, seppur in sosta, dovrà essere munito della nuova targa di forma quadrata e composta da sei caratteri alfanumerici, differente dalla precedente, che era a forma di esagono irregolare e composta da cinque caratteri alfanumerici e non relegata al mezzo su cui essa era apposta, ma al responsabile del "targhino" e quindi della circolazione del ciclomotore stesso su cui questa era anche momentaneamente apposta.

Pertanto nel caso in cui il proprietario di un ciclomotore non dovesse ritenere opportuno procedere alla sostituzione del "C.I.C." mediante l'apposizione della nuova targa, ad esempio per mancato utilizzo del mezzo, potrà farlo mantenendolo tassativamente in sosta su area privata non soggetta a pubblico passaggio, rendendolo di fatto inutilizzabile, rammentando  comunque, che nel caso il ciclomotore venga posto in circolazione, anche momentaneamente (e quindi anche in  sosta), sulla pubblica via, dovrà obbligatoriamente essere identificato tramite la nuova targa.

Colgo l'occasione per rammentare che l'inosservanza della norma recentemente entrata in vigore, comporta la sanzione pecuniaria che va da un minimo di € 389,00 ad un massimo di € 1559,00, con pagamento in misura ridotta entro 60 giorni pari ad € 519,67”.

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