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Il Giudice Sportivo assegna la sconfitta a tavolino al Vicovaro. Ecco perchè

Il Giudice Sportivo ha assegnato la sconfitta per zero a tre del Vicovaro contro il Bi.Ti. per via del tesseramento irregolare dell'attaccante Pangrazi

Il Giudice Sportivo ha assegnato la sconfitta a tavolino per tre a zero al Vicovaro nella partita contro il Bi.Ti.Calcio. Il motivo è il tesseramento irregolare dell'attaccante Pangrazi decisivo nella sfida.

La partita

Lo scorso 20 febbraio il Vicovaro, terzo nel girone D del campionato Promozione, ha pareggiato per uno a uno a Marino in casa del Bi.Ti. Decisivo il gol nel finale di Pangrazi che ha fisato il risultato di uno a uno dopo il vantaggio castellano firmato Barone.

Il reclamo

Per il Bi.Ti. la partita non avrebbe avuto un regolare svolgimento in quanto Pangrazi ne avrebbe preso parte senza averne titolo perché tesserato per la società Vicovaro, in data 20 febbraio 2022 giorno della partita. Il Vicovaro si difende dicendo di aver tesserato l'attaccante l'11 febbraio 2022. Pangrazi è tornato al Vicovaro dopo che il club aveva ceduto Catracchia al Valmontone.

La decisione del Giudice Sportivo

Il Giudice Sportivo ha dato ragione alla formazione di Marino decretando la sconfitta a tavolino per gli arancioverdi che perdono così un punto in classifica. Ecco il comunicato del Giudice Sportivo: "Effettuati i necessari accertamenti è emerso quanto segue: la società Vicovaro ha trasmesso mediante, la procedura di firma elettronica, la pratica di aggiornamento posizione del calciatore Pangrazi Angelo il giorno 9 febbraio 2022 alle ore 18:46. L’ufficio tesseramento in data 11/02/2022 ore 11:12 prendeva in esame la pratica e contestualmente segnalava la mancanza della dichiarazione relativa all’eventuale precedente tesseramento all’estero aprendo la procedura di errore. Solo in data 20/02/2022 ore 15:30 la società Vicovaro provvedeva a caricare il documento mancante ed a trasmetterlo a mezzo della procedura di firma elettronica alle ore 15:37 dello stesso giorno. Il 21/02/2022 alle ore 11:01 l’ufficio tesseramento provvedeva alla ratifica dello stesso con decorrenza 20/02/2022 data nella quale è stata completata la pratica di tesseramento.  Si rileva altresì che la società Vicovaro poteva avvedersi delle problematiche esistenti sul tesseramento in questione oltre alla segnalazione di errore presente nell’area riservata, anche poiché il nominativo del calciatore non era tra quelli selezionabili durante la predisposizione della distinta di gara e prudentemente poteva evitarne l’impiego invece di apporre il nominativo a penna in calce alla distinta. -Si rileva altresì che la decorrenza del tesseramento, ai sensi dell’art. 39 delle NOIF decorre dalla data di deposito della pratica, ovvero dalla sua trasmissione a mezzo firma elettronica solo nel caso in cui la pratica stessa sia correttamente compilata e completa di tutta la documentazione prevista. Pertanto, in virtù a quanto sopra esposto ed ai sensi dell’art. 10 comma 1 del CGS e art. 39 delle NOIF si delibera di accogliere il ricorso proposto dalla società Bi.Ti. e di infliggere alla società Vicovaro la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3".

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