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Venerdì, 19 Aprile 2024
Politica

“Tavolino selvaggio”: pene severe per chi non rispetta le norme

Nella bozza dell'ordinanza annunciata dal sindaco è scritto che "nei casi di recidiva" all'esercente "non verrà rilasciata, per i due anni successivi

Autorizzazione non rilasciata per due anni: questa la “pena” per chi si macchierà di recidiva in materia di “tavolino selvaggio” nel centro storico; parola di sindaco. Ieri, Alemanno aveva dato l'annuncio dell'arrivo di una nuova ordinanza che, sulla scia del regolamento stilato da Ornaghi, normerà tavolini all'aperto e dehors nel centro storico e, oggi, alcuni dettagli più precisi.

Il documento, non ancora definitivo, prevede "che i dirigenti dei competenti uffici dell'amministrazione capitolina, nei casi di occupazione di suolo pubblico totalmente abusiva effettuata su sede stradale urbana, per fini di commercio, ricadente nel territorio capitolino delimitato dal perimetro del sito Unesco, nonché nei casi in cui l'esercente ometta di adempiere agli obblighi inerenti alla pulizia e al decoro degli spazi pubblici antistanti l'esercizio, applichino le disposizioni previste all'art.20 del Codice della Strada e all' art.3 comma 16 della Legge 94/2009. Nel casi di recidiva oltre all'applicazione delle suddette sanzioni, all'esercente non verrà rilasciata, per i due anni successivi alla data dell'accertamento della seconda violazione alcuna occupazione di suolo pubblico".

"Nei casi di occupazioni di suolo pubblico effettuate su sede stradale urbana, per fini di commercio, ricadenti nel territorio capitolino delimitato dal perimetro del sito Unesco, eccedenti lo spazio autorizzato dall'atto di concessione, o comunque difformi dalle prescrizioni contenute nel titolo autorizzativo, trovano applicazione le sanzioni già previste nel vigente regolamento capitolino sulle occupazioni di suolo pubblico e, segnatamente, la decadenza dalla concessione, ex art.8 del regolamento medesimo - prosegue -. Nei casi di omissione o ritardo da parte dei dirigenti e direttori dei competenti Uffici dell'amministrazione Capitolina nell'adozione dei provvedimenti stabiliti dalla presente ordinanza, troveranno applicazione le disposizioni contenute negli articoli·l0, comma 6, 11 comma 5 nonché negli articoli 29, comma l lett o) e 30, comma 3 del vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi di Roma Capitale".
 

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