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Rifiuti, Raggi non vuole farsi commissariare e ricorre al Tar contro la delibera della regione

L'assessore regionale ai rifiuti Massimiliano Valeriani: "Il ricorso di Raggi blocca l'aiuto della regione a Roma"

Nuovo colpo di scena nell'emergenza rifiuti che investe la città di Roma. Alla vigilia della scadenza del termine ultimo per indicare il sito per la discarica di Roma Capitale, fissato all'interno di una delibera regionale, arriva la notizia secondo la quale l'Avvocatura Capitolina, su indicazione della sindaca Virginia Raggi, ha presentato ricorso al Tar contro la delibera della Regione Lazio, ritenuta illegittima.

La sindaca Raggi insomma non ci sta a farsi commissariare sui rifiuti e, dopo aver atteso praticamente due mesi, sceglie la via del Tar per opporsi alla delibera votata anche dalle due assessore M5s, Roberta Lombardi e Valentina Corrado, in giunta regionale. 

Le motivazioni del ricorso 

Le motivazioni contenute nel ricorso sono diverse: "La Regione con la delibera del 28.5.2021, con cui ha diffidato Roma Capitale a provvedere entro 60 giorni 'alla individuazione di uno o più siti nel territorio' atti alla localizzazione e realizzazione di impianti di smaltimento dei rifiuti, ha chiaramente violato le norme in materia di esercizio di poteri sostitutivi- si legge nel ricorso- invadendo la sfera di attribuzioni di Roma Capitale imponendogli attività niente affatto obbligatorie ed in ogni caso connotate da discrezionalità amministrative". 

Secondo l'Avvocatura del Comune "nella fattispecie in esame appaiono del tutto insussistenti i presupposti per l'esercizio dei poteri sostitutivi. Dalla motivazione della delibera impugnata non emerge affatto che Roma Capitale sia risultata inerte reiteratamente nel compimento di atti o provvedimenti obbligatori, né che abbia omesso l'adozione di singoli atti obbligatori". 

Infatti "in virtù del complesso delle norme citate in epigrafe e, in particolare, delle disposizioni dell'art. 198 del Codice dell'Ambiente non costituisce un obbligo di legge per il Comune l'individuazione di uno o più siti idonei alla localizzazione e alla realizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti".

La posizione della Regione

Duro il commento dell'assessore ai rifiuti della regione Lazio Massimiliano Valeriani: "Il nuovo ricorso della Sindaca Raggi blocca l'iniziativa della Giunta Regionale per individuare un piano di impianti moderno che oggi non c'è e aiutare Roma a risolvere il problema dei rifiuti. Una delibera nata a causa dell'inadempienza del Comune e approvata dalla Giunta per attuare i poteri sostitutivi così come previsto dalla legge italiana. Con questo ricorso è ancora più chiaro ed evidente di chi sono le responsabilità dell'immobilismo e della precarietà della gestione del ciclo dei rifiuti che costa ai cittadini milioni di euro e lascia immondizia per le strade. Il Comune non fa niente e blocca le iniziative di chi vuole fare".

La delibera

Una delibera arrivata il 27 maggio e preparata dalla giunta regionale in risposta al provvedimento del Tar che ha dichiarato possibile il commissariamento, ma non tramite l'istituto dell'ordinanza. Sono stati proprio i giudici amministrativi, nella sentenza breve che ha accolto il ricorso presentato ad aprile dall'amministrazione Raggi, a indicare all'ente di via Colombo la strada per arrivare correttamente all'obiettivo commissariamento. 

Nel provvedimento firmato dal presidente della sezione I quater del tribunale di via Flaminia non fu contestato all'epoca il commissariamento, visto che gli stessi giudici hanno riconosciuto l'assenza di un piano impiantistico di Roma Capitale, quanto l'espediente legislativo utilizzato dalla Regione. Era sbagliata l'ordinanza contingibile e urgente, ricavata dall'articolo 191 del testo unico dell'Ambiente. 

La sentenza indica anche i termini di legge da utilizzare. La Regione avrebbe potuto legittimamente paventare prima e adottare dopo i poteri sostitutivi utilizzando altri articoli del Tua e della legge regionale sui rifiuti. In particolare, l'articolo 13 della legge regionale 27 del 1998 recita "qualora le province od i comuni omettano l'adozione di singoli atti obbligatori concernenti le funzioni ad essi attribuite o delegate dalla presente legge, l'organo regionale di controllo provvede in via sostitutiva con le modalità previste dalla normativa vigente". E al comma 2 aggiunge: "Nel caso di mancato esercizio delle funzioni delegate ovvero di esercizio in violazione delle leggi, degli indirizzi e delle direttive regionali, il potere sostitutivo è esercitato dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 12, comma 3, della legge regionale 13 maggio 1985, numero 68".

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