Bancarelle nei pressi dei mercati, la Polizia locale pronta a chiuderle: "Ricadono nella zona rossa. Ecco quando possono restare aperte"
Possibile chiusura delle bancarelle "fuori mercato a posto fisso" se non vendono generi previsti dal Dpcm Draghi : la precisazione del vice comandante della Polizia locale
Gli stalli definiti "fuori mercato a posto fisso" potrebbero finire in lockdown. Secondo un'intepretazione della polizia locale di Roma Capitale la loro attività potrebbe rientrare tra quelle vietate dalla zona rossa disegnata dal governo Draghi.
Il Dpcm del 2 marzo 2021 prevedrebbe infatti la sospensione dellle attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità. Proprio per i mercati si legge direttamente nel documento "Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici".
Il parere è contenuto in una lettera indirizzata dal comando di ai comandi locali.
Proprio dai territori è partita la richiesta sulla chiusura o meno di queste attività, il dubbio nasce leggendo il provvedimento del 2 marzo, che individua le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità nell’allegato 23, non sospese in zona rossa. Fra le attività escluse dalla sospensione ed elencate nell’allegato è specificatamente indicata la voce "commercio al dettaglio ambulante" per la vendita dei seguenti prodotti: “alimentari e bevande; ortofrutticoli; ittici; carne; fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti; profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri detergenti; biancheria; confezioni e calzature per bambini e neonati”.
Lo stesso provvedimento dispone misure più restrittive per i mercati prescrivendone la chiusura “indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici".
A dirimere il dubbio il vice comandante della Polizia locale, il quale scrive: "Per quanto di competenza si ritiene che il campo di applicazione della prescrizione dell’articolo 45, comma 2 debba intendersi esteso anche alle attività di commercio su aree pubbliche che, sebbene non facciano tecnicamente parte dell’organico del mercato di riferimento, fisicamente sono collocate all’interno del perimetro del mercato stesso. La situazione riguarda prevalentemente posteggi isolati fissi appartenenti alle rotazioni commerciali delle merci varie. Si ritiene, pertanto che,qualora un’attività di commercio su aree pubbliche con posteggio isolato fisso si trovi all’interno di un’area mercatale, senza fare formalmente parte del suo organico, debba comunque osservare le limitazioni previste dall’articolo 45, comma 2, ovvero possa restare aperta solo se vende generi alimentari, prodotti agricoli o prodotti florovivaistici".