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Come richiedere la 104 a Roma

Tutte le procedure da seguire e i documenti da presentare per fare richiesta della 104 all'Inps

La Legge 104 del 1992 concede - in presenza di determinate condizioni - permessi e periodi di congedo straordinario retribuiti, a lavoratori dipendenti con disabilità grave riconosciuta ai sensi dell’art. 3, comma 3, della suddetta legge e ai lavoratori dipendenti che prestano assistenza ai loro familiari con disabilità grave. La richiesta di permessi e congedi straordinari va fatta all'Inps. Vediamo in cosa consiste:

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Legge 104/92, cosa sapere

La Legge 104 concede ad alcune categorie di persone, in possesso di determinati requisiti, permessi retribuiti ai sensi dell'art. 33 della Legge 104/92 e congedo straordinario ai sensi dell'art.42 del D.lgs. 151/2001 .

Permessi retribuiti ai sensi dell’art. 33 della Legge 104/92 spettano:

  • alle persone disabili in situazione di gravità;
  • ai genitori, anche adottivi o affidatari, della persona disabile in situazione di gravità;
  • al coniuge della persona disabile in situazione di gravità;
  • ai parenti o affini entro il 2° grado della persona disabile in situazione di gravità.
  • Il diritto può essere esteso ai parenti e agli affini di terzo grado soltanto qualora i genitori o il coniuge della persona disabile in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.

Sono esclusi dal diritto ai permessi i seguenti lavoratori:

  • a domicilio;
  • addetti ai servizi domestici e familiari;
  • agricoli a tempo determinato occupati a giornata, né per se stessi né in qualità di genitori o familiari;
  • autonomi;
  • parasubordinati.

Congedo straordinario ai sensi  – dell'art. 42 del D.lgs. 151/2001 spetta secondo il seguente ordine di priorità, che degrada solo in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti dei primi:

  • al coniuge convivente della persona disabile in situazione di gravità;
  • ai genitori, anche adottivi o affidatari, della persona disabile in situazione di gravità;
  • al figlio convivente della persona disabile in situazione di gravità;
  • ai fratelli o sorelle conviventi della persona disabile in situazione di gravità;
  • ai parenti/affini entro il terzo grado conviventi della persona disabile in situazione di gravità.

Sono esclusi dal diritto al congedo straordinario i seguenti lavoratori:

  • addetti ai servizi domestici e familiari;
  • a domicilio;
  • agricoli giornalieri;
  • autonomi;
  • parasubordinati.

Il congedo straordinario non può essere richiesto:

  • durante le pause di sospensione contrattuale in caso di contratto di lavoro part-time verticale;
  • quando la persona disabile in situazione di gravità da assistere sia ricoverata a tempo pieno (fatte salve alcune eccezioni);
  • nelle stesse giornate di fruizione dei permessi retribuiti L. 104/1992.

Legge 104, può esserci un referente unico

I permessi di cui all’art. 33 della legge n. 104/92 ed il congedo straordinario di cui all’art. 42 del D.lgs. 151/2001 non possono essere riconosciuti a più di un lavoratore per l’assistenza alla stessa persona disabile in situazione di gravità.

Permessi retribuiti (art. 33 della Legge 104/92):
spettano ai lavoratori dipendenti (anche se con rapporto di lavoro part-time) assicurati per le prestazioni economiche di maternità, quando la persona che li richiede o per la quale sono richiesti si trovi in situazione di disabilità grave ai sensi dell’art. 3, comma 3 della legge 104/92 riconosciuta dall’apposita Commissione Medica Integrata e non sia ricoverata a tempo pieno.

Congedo straordinario (art. 42 del D.lgs. 151/2001):
spetta ai lavoratori dipendenti (anche se con rapporto di lavoro part-time), quando la persona per la quale sia richiesto si trovi in situazione di disabilità grave riconosciuta dalla Commissione Medica Integrata ASL/INPS  e non sia ricoverata a tempo pieno.

Permessi retribuiti (art. 33 della Legge 104/92):
I lavoratori disabili in situazione di gravità possono beneficiare alternativamente di:

  • riposi orari giornalieri di 1 ora o 2 ore a seconda dell’orario di lavoro;
  • 3 giorni di permesso mensile, frazionabili anche in ore.

I genitori, anche adottivi o affidatari, di figli disabili in situazione di gravità con età inferiore ai tre anni, possono fruire alternativamente di:

  • 3 giorni di permesso mensile (frazionabili in ore);
  • prolungamento del congedo parentale;
  • riposi orari giornalieri di 1 o 2 ore a seconda dell’orario di lavoro.

I genitori biologici di figli disabili in situazione di gravità di età compresa tra tre e dodici anni, e i genitori adottivi e affidatari di figli disabili in situazione di gravità che abbiano compiuto i tre anni di età ed entro i dodici anni dall’ingresso in famiglia del minore possono fruire alternativamente di:

  • 3 giorni di permesso mensile (frazionabili in ore);
  • prolungamento del congedo parentale.

I genitori, anche adottivi o affidatari, di figli disabili in situazione di gravità, nonché il coniuge, i parenti/affini entro il 2° grado e i parenti/ affini entro il 3° grado di persone in situazione di disabilità grave possono usufruire di 3 giorni di permesso mensile (frazionabili in ore).

I permessi saranno indennizzati sulla base della retribuzione effettivamente corrisposta.

Congedo straordinario (art. 42 del D.lgs. 151/2001):

I lavoratori aventi diritto al congedo straordinario possono richiedere fino ad un massimo di due anni di congedo straordinario nell’arco della vita lavorativa.

Durante tutto il periodo di fruizione del beneficio viene corrisposta una indennità nella misura della retribuzione percepita nell’ultimo mese di lavoro che precede il congedo esclusi gli emolumenti variabili della retribuzione entro un limite massimo di reddito annualmente rivalutato secondo gli indici ISTAT (per il 2016 pari ad Euro 47.445,82).

I periodi di congedo straordinario non sono computati ai fini della maturazione di ferie, tredicesima e trattamento di fine rapporto, ma, essendo coperti da contribuzione figurativa, sono validi ai fini del calcolo dell’anzianità assicurativa.

Per la stessa persona disabile in situazione di gravità non possono essere richiesti più di 2 anni di assenza a tale titolo: tale limite è complessivo fra tutti gli aventi diritto. I periodi di congedo straordinario sono computati nel limite massimo globale spettante a ciascun lavoratore, ovvero due anni di congedo, anche non retribuito, per gravi e documentati motivi familiari (art. 42, co 5, D.lgs. 151/2001).
In caso di pluralità di persone disabili in situazione di gravità il congedo spetta per ciascuno di essi nei limiti sopra indicati. Non è mai possibile per lo stesso lavoratore fruire del "raddoppio" del congedo straordinario.
Il congedo è frazionabile soltanto a giorni interi e non ad ore.

Tutte le informazioni sulla presentazione della domanda possono essere reperite a questo link.

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