Assegno familiare: tutti i requisiti per ottenerlo
Requisiti, durata e come fare domanda di assegno familiare a Roma
L’Assegno familiare, più correttamente chiamato ANF (assegno per il nucleo familiare), è una prestazione economica erogata dall'INPS ai nuclei familiari di alcune categorie di lavoratori, dei titolari delle pensioni e delle prestazioni economiche previdenziali da lavoro dipendente e dei lavoratori assistiti dall’assicurazione contro la tubercolosi.
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Il riconoscimento e la determinazione dell’importo dell’assegno avvengono tenendo conto della tipologia del nucleo familiare, del numero dei componenti e del reddito complessivo del nucleo stesso. La prestazione è prevista in importi decrescenti per scaglioni crescenti di reddito e cessa in corrispondenza di soglie di esclusione diverse a seconda della tipologia familiare.
Sono previsti importi e fasce reddituali più favorevoli per alcune tipologie di nuclei (ad esempio, nuclei monoparentali o con componenti inabili).
A chi spetta l'assegno familiare
L’Assegno per il Nucleo Familiare erogato dall’INPS spetta a:
- lavoratori dipendenti del settore privato;
- lavoratori dipendenti agricoli;
- lavoratori domestici e somministrati;
- lavoratori iscritti alla Gestione Separata;
- lavoratori dipendenti di ditte cessate e fallite;
- titolari di pensione a carico del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti, dei fondi speciali ed ex ENPALS;
- titolari di prestazioni previdenziali;
- lavoratori in altre situazioni di pagamento diretto.
Quanto spetta
L’importo dell’assegno è calcolato in base alla tipologia del nucleo familiare, del numero dei componenti e del reddito complessivo del nucleo.
I redditi del nucleo familiare da considerare sono quelli assoggettabili all' IRPEF, al lordo delle detrazioni d'imposta, degli oneri deducibili e delle ritenute erariali. Sono da indicare anche i redditi esenti da imposta o soggetti alla ritenuta alla fonte a titolo di imposta o imposta sostitutiva (se superiori complessivamente a 1.032,91 euro).
Devono essere considerati i redditi prodotti nell'anno solare precedente al 1 luglio di ogni anno e che hanno valore fino al 30 giugno dell'anno successivo. Quindi, se la richiesta di assegno per il nucleo familiare riguarda periodi compresi nel primo semestre, ovvero da gennaio a giugno, i redditi da dichiarare sono quelli conseguiti due anni prima. Invece, se i periodi sono compresi nel secondo semestre, da luglio a dicembre, i redditi da dichiarare sono quelli conseguiti nell'anno precedente.
Il reddito di riferimento in caso di convivenza di fatto, di cui all’articolo 1, commi 36 e 37, legge 20 maggio 2016, n. 76, che abbiano stipulato il contratto di convivenza ai sensi dell’art. 1, co. 50, l. 76/2016, deve essere indicato secondo quanto previsto dalla già citata legge (circolare INPS 5 maggio 2017, n. 84).
Non devono essere dichiarati tra i redditi:
- i Trattamenti di Fine Rapporto ( TFR) comunque denominati e le anticipazioni sui TFR;
- i trattamenti di famiglia, comunque denominati, dovuti per legge;
- le rendite vitalizie erogate dall'INAIL, le pensioni di guerra e le pensioni tabellari ai militari di leva vittime di infortunio;
- le indennità di accompagnamento agli invalidi civili, ai ciechi civili assoluti, ai minori invalidi che non possono camminare e ai pensionati di inabilità, gli importi percepiti a titolo di assegno di cura ai sensi della legge provinciale di Bolzano 12 ottobre 2007, n. 9;
- le indennità di comunicazione per sordi e le indennità speciali per i ciechi parziali;
- gli indennizzi per danni irreversibili da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati;
- gli arretrati di cassa integrazione riferiti ad anni precedenti a quello di erogazione;
- l'indennità di trasferta per la parte non assoggettabile a imposizione fiscale;
- gli assegni di mantenimento percepiti dal coniuge legalmente separato a carico del/della richiedente e destinati al mantenimento dei figli.
- Il reddito complessivo del nucleo familiare deve essere composto, per almeno il 70%, da reddito derivante da lavoro dipendente e assimilato.
Chi paga l'ANF
L'assegno viene pagato dal datore di lavoro, per conto dell'INPS, ai lavoratori dipendenti in attività, in occasione del pagamento della retribuzione.
L’ANF è pagato direttamente dall’INPS se il richiedente è:
- addetto ai servizi domestici;
- iscritto alla Gestione Separata;
- operaio agricolo dipendente a tempo determinato;
- lavoratore di ditte cessate o fallite;
- beneficiario di altre prestazioni previdenziali.
Ulteriori informazioni sull'assegno per il nucleo familiare sono reperibili sul sito dell'Inps.