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Cartelle da rottamare, Lazio in cima alla classifica: a Roma 130 mila richieste

L'Agenzie delle Entrate in una nota spiega l'iter delle domande

Il termine per l'adesione si è chiuso il 15 maggio scorso. Ora l'Agenzia delle entrate-Riscossione, secondo quanto previsto dalla legge, analizzerà le istanze ricevute e fornirà la risposta ai contribuenti con l'esito di accoglimento e eventuale rigetto dell'adesione. Entro il 30 giugno 2018, coloro che hanno aderito alla definizione agevolata per debiti affidati alla riscossione dal 1° gennaio al 30 settembre 2017, riceveranno la "Comunicazione delle somme dovute" con l'elenco dei carichi "rottamati", il dettaglio su possibili debiti che per legge non possono rientrare nella definizione agevolata, gli importi da pagare e i bollettini di pagamento in base al piano di rate indicato dal contribuente nel modello di adesione. 

I pagamenti sono previsti in un massimo di 5 rate (luglio, settembre, ottobre, novembre 2018 e febbraio 2019), ciascuna pari al 20% del debito definito. Per i carichi "rottamabili" relativi al periodo 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2016, Agenzia delle entrate-Riscossione invierà la "Comunicazione delle somme dovute" entro il 30 settembre 2018. In questo la legge prevede fino ad un massimo di 3 rate: ottobre, novembre 2018 e febbraio 2019. Le prime due rate ciascuna pari al 40% del debito definito, mentre la terza e' pari al restante 20 per cento.

Invece, per cartelle o avvisi interessati da una rateizzazione in essere al 24 ottobre 2016 con rate scadute e non pagate al 31 dicembre 2016, comprese le istanze dei "respinti" della precedente definizione agevolata (dl 193/2016), è prevista una prima comunicazione entro giugno 2018 con l'importo dovuto per regolarizzare le rate del 2016 (da pagare entro il 31 luglio 2018). Successivamente, conclude la nota dell'Agenzia delle Entrate, entro settembre 2018 arrivera' la 'Comunicazione' per la definizione agevolata (massimo 3 rate: ottobre, novembre 2018 e febbraio 2019). Come previsto dalla legge, il mancato, insufficiente o tardivo versamento delle rate scadute comporta l'improcedibilità dell'istanza presentata ai fini dell'ammissione ai benefici della definizione agevolata. 

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