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Economia

L'Iva sulla tariffa dei rifiuti va restituita. Ama rischia pioggia di ricorsi

Tra il 2006 e il 2011 le aziende dei rifiuti hanno riscosso il tributo con l'aggiunta dell'Iva al 10%. Due sentenze hanno visto trionfare i consumatori

Una pioggia di richieste di rimborsi rischia di piovere su Ama. Una media di 300, 350 euro a utenza, soldi indebitamente richiesti e riscossi dall'azienda di nettezza urbana tra il 2006 e il 2011, anni in cui nella tariffa rifiuti veniva conteggiata anche l'Iva del 10%. Due recenti sentenze, rispettivamente del giudice di pace di Tivoli e di quello di Roma, hanno infatti accolto una serie di richieste rimborso presentate nel febbraio del 2015 da alcuni cittadini nei confronti di AMA. 

"E proprio queste sentenze aprono ora la porta ad una possibile pioggia di richieste", spiega a RomaToday l'avvocato Alessia Zittignani, responsabile dello sportello Roma Centro e Roma 5 di MDC-Movimento Difesa del Cittadino, associazione che ha assistito i consumatori che hanno presentato ricorso. 

Il gestore dei rifiuti fino al 2009 aveva applicato sulla Ta.Ri l’IVA del 10%. Nel 2009 però una sentenza della Corte Costituzionale aveva stabilito che, avendo la Ta.Ri. già natura tributaria, non era possibile applicare anche l'IVA, a pena di duplicazione di imposizione fiscale. Di fronte alle conseguenti richieste di rimborso da parte dei cittadini, AMA aveva sostenuto che, essendo essa stessa un semplice tramite tra cittadino e Stato destinatario finale dell’Iva, non fosse competente per queste istanze. I cittadini, assistiti da alcune associazioni dei consumatori, tra cui il Movimento Difesa del Cittadino, decisero di fare causa. Alcune di queste furono rigettate dai giudici che avevano accolto l’eccezione, avanzata da AMA, sul fatto che la giurisdizione fosse delle Commissioni Tributarie e non del giudice ordinario.

Tuttavia, grazie a una sentenza della Corte di Cassazione la 5078/2016, che si pone nel solco di una pronuncia della stessa Corte a Sezioni Unite del 2011, è stato stabilito appunto che l’Iva del 10% non poteva essere applicata sulla Ta.Ri., perché si tratta di due tasse, e che la competenza è del giudice ordinario, non di quello tributario. Ed è proprio in forza di questo pronunciamento che sono arrivate queste le vittorie davanti ai giudici di pace di Roma e Tivoli.

"Reputo questa sentenza di grande importanza poiché arriva dopo un trend di sentenze negative in questo ambito, sempre emesse dal Foro di Roma, dove invece era stata affermata la competenza della Commissione Tributaria e non del Giudice ordinario", dichiara la Presidente di Mdc Lazio Livia Zollo. "In questo scenario in cui Roma e l'Ama sono nel pallone il nostro compito è quello di monitorare l'avvenuto rimborso senza rimpalli. Sul sito di AMA  infatti si dichiara ancora che l'Ama è in attesa di indicazioni dal Governo e dall'Agenzia delle Entrate".

"Siamo felici di questo risultato perché giunge dal Foro di Roma, difficile in quanto sede dell'AMA", spiega l'avvocato Zittignani che ha seguito le cause a Tivoli e a Roma. "Abbiamo avvisato  immediatamente AMA della sentenza, la quale per evitare l’esecuzione immediata nei propri confronti ha deciso di rimborsare gli utenti".  

Rimborsi contenuti perché poche erano i riccorrenti. Ora però la concreta possibilità di vittoria spalanca le porte a ricorsi di massa. Spiega Zittignani: "Ora speriamo che altri cittadini possano ottenere lo stesso risultato, chiedendo però il rimborso il prima possibile, in quanto con la prescrizione decennale più si aspetta più si corre il rischio di avere un rimborso meno consistente".

LE ISTRUZIONI PER RICHIEDERE IL RIMBORSO
 

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