Commercio: in vigore nuovi orari per i mercati di Roma
L’ordinanza della Sindaca numero 158 del 30 settembre 2021 introduce nuovi orari e agevola tutte le tipologie commerciali che esercitano su area pubblica
Nuove regole per i lavoratori del commercio dopo due anni di stop e attività a singhiozzo. L’ordinanza capitolina numero 158 del 30 settembre 2021 stabilisce infatti dei nuovi regimi orari per tutti gli esercenti commerciali su area pubblica, estendendone il periodo di esercizio sia nei giorni feriali sia nei festivi e aiutandoli così nella ripresa della professione.
Il provvedimento subentra all’Ordinanza della Sindaca numero 125 del 23/06/2021 e permette una rivisitazione degli orari precedentemente disciplinati, fornendo una finestra temporale più ampia in cui gli operatori commerciali possano svolgere le attività. I nuovi orari concorrono “in ragione delle esigenze manifestate dagli operatori di commercio su area pubblica a seguito del protrarsi dello Stato di emergenza nazionale dovuto alla pandemia Covid-19 tuttora in corso – si legge nell’ordinanza del 30 settembre - aventi conseguenti effetti economici sfavorevoli sulle attività da loro svolte”.
Nuovi orari e autonomia dei commercianti
Ciascun operatore del mercato potrà determinare autonomamente il proprio orario di apertura e chiusura, concordandolo con gli interlocutori interessati e facendosi carico di eventuali maggiori costi di gestione, affinché non gravino sul bilancio del mercato. Su specifica richiesta, potranno essere effettuate eventuali proroghe di orario soltanto in occasione di singoli eventi straordinari di natura temporanea.
Mercati su sede propria e plateatico
I mercati su sede propria e plateatico osserveranno l'orario dalle 7 alle 23 nei giorni feriali, con facoltà di apertura fino alle 24 il venerdì e sabato, mentre domenica e festivi potranno esercitare dalle ore 7 alle 24.
Mercati di gestione terzi (c.d. project financing)
I mercati di gestione terzi osserveranno l'orario dalle 7 alle 23 nei giorni feriali, con facoltà di apertura fino alle 24 il venerdì e sabato, mentre domenica e festivi potranno esercitare dalle ore 7 alle 24.
I rivenditori esclusivi di fiori e piante
I rivenditori esclusivi di fiori e piante facenti parte dell’organico dei mercati devono seguire l’orario di apertura e chiusura stabilito per la struttura di appartenenza.
Mercati su sede impropria
I mercati su sede impropria eserciteranno secondo ordinanza capitolina dal lunedì al giovedì, potranno restare aperti dalle ore 7 alle ore 14, procrastinando la chiusura alle 15 nelle giornate di venerdì, sabato e domenica.
Mercati saltuari
Nei mercati saltuari l’orario di esercizio resta stabilito dal Municipio competente, in virtù del Regolamento del Decentramento Amministrativo, che stabilisce in quali giornate festive si possano svolgere e le modalità per la richiesta. Deve essere sempre garantito il rilevamento delle presenze da parte della Polizia Locale di Roma Capitale e la pulizia dell’area ove si svolge il mercato.
Le attività di commercio su area pubblica nei posteggi isolati fuori mercato
Le attività di commercio su area pubblica nei posteggi isolati fuori mercato possono restare aperte dalle ore 7 alle ore 22, con facoltà di apertura domenicale e festiva nell’arco dello stesso orario.
Gli operatori che esercitano, a carattere esclusivo, attività di somministrazione di alimenti e bevande su aree pubbliche hanno facoltà di esercitare l’attività di vendita nei giorni feriali, domenicali e festivi infrasettimanali dalle ore 7 fino alle ore 2 del giorno seguente. Gli operatori stagionali autorizzati del settore alimentare hanno facoltà di esercitare l’attività di vendita nei giorni feriali, domenicali e festivi infrasettimanali dalle ore 7 fino alle ore 22.
Le attività di commercio su area pubblica nei posteggi a rotazione
Le attività di commercio su area pubblica nei posteggi a rotazione possono restare aperte dalle 7 alle ore 22, con facoltà di apertura domenicale e festiva infrasettimanale nell’arco compreso tra le ore 7 e le ore 22. Il posteggio può essere occupato esclusivamente dall’operatore assegnatario del turno nel rispetto di quanto previsto dall’art. 38 della D.A.C. n.108/2020.
Le attività di commercio su area pubblica in forma itinerante
Le attività di commercio su area pubblica in forma itinerante possono essere svolte nelle aree consentite dalla D.A.C. n. 108/2020 per un massimo di tredici ore dalle ore 7 alle ore 22 con facoltà di esercizio domenicale e festivo infrasettimanale nell’arco compreso tra le ore 7 e le ore 22.
Per ogni altra tipologia di attività commerciale su area pubblica
Per ogni altra tipologia di attività commerciale su area pubblica non rientrante tra quelle espressamente previste dalla presente ordinanza, si applica la disciplina oraria indicata per le attività di commercio su area pubblica nei posteggi isolati fuori mercato. Le attività di vendita all’interno delle fiere, feste tradizionali, manifestazioni ed eventi osservano l’orario stabilito nei provvedimenti di autorizzazione di ciascuna manifestazione.
Commercio su area pubblica
Anche per il settore del commercio su area pubblica è vietata la vendita di bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 22 alle ore 7 da parte di chiunque risulti, a vario titolo e in forme diverse, autorizzato e/o legittimato alla vendita al dettaglio, per asporto, nonché attraverso distributori automatici e presso attività di somministrazione di alimenti e bevande (art. 28 Regolamento di Polizia Urbana D.A.C. n.43/2019).