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Unione Inquilini: "Vittoria giudiziaria contro i canoni a nero"

Sfratto per morosità? Non applicabile se il contratto d'affitto è privo di registrazione e precedente alla messa in regola con la legge 23/2011. A stabilirlo è un'ordinanza del Tribunale

Ha fatto scalpore non appena emanata, e dopo mesi, continua a farlo. La nuova legge 23/2011, detta anche della cedolare secca,  dà la possibilità a chi è in affitto a nero di registrare il contratto e pagare un canone circa 10 volte inferiore al precedente e pari annualmente a 3 volte la rendita catastale. Un primo successo nella lotta contro l'universo degli affitti a nero portata avanti dai rappresentanti di Unione Inquilini Roma, il sindacato per il diritto alla casa, che si batte da tempo per fornire strumenti che consentano agli inquilini di sconfiggere il nero sommerso. Battaglia che, con l'udienza dello scorso 29 settembre, si è aggiudicata un'altra vittoria. Secondo il provvedimento emesso e pubblicato dal giudice infatti la legge 23/2011 segna una linea di discontinuità tra i contratti sorti dalla registrazione e quelli precedenti, che di fatto è come se non fossero mai esisti. Oggetto dell'udienza? Una causa di morosità.

STORIA - La signora Anna (nome di fantasia, ndr) è in affitto in un appartamento di circa 45 metri quadri in zona Regina Margherita con un contratto scritto annuale non registrato. Causa gravi difficoltà economiche non riesce a pagare le ultime mensilità di un canone di 875 euro al mese. Consultato il sindacato decide di procedere alla regolarizzazione del contratto registrandolo nel luglio scorso e subito dopo procede al pagamento del nuovo canone di locazione pari a 152 euro. Subito la reazione della proprietaria che invia un'intimazione di sfratto per morosità dei mesi di maggio, giugno e luglio 2011.

"All’udienza del 28 settembre l’inquilina si è opposta allo sfratto per morosità - spiega Walter Petrucci, legale della donna - sostenendo che il contratto precedente era nullo e quindi senza effetti obbligatori per le parti e che il nuovo contratto sorto dopo la registrazione è sempre stato regolarmente onorato per il nuovo canone di locazione". Come precisato dall'avvocato, nonostante l'argomentazione sostenuta dall'accusa che "il vecchio contratto era scaduto quando l’inquilina lo ha registrato", il giudice ha dato comunque ragione alla signora Anna. "Sciogliendo la riserva - chiarisce Petrucci - il giudice ha rilevato che il contratto di locazione di cui si è chiesto la risoluzione per morosità era nullo". Di conseguenza non è stato concesso "alcun provvedimento, neanche provvisorio, di sfratto". In sostanza la morosità non ha valore in quanto l'unico contratto legale è quello registrato a luglio e considerato il primo effettivamente esistente. Prima della legge 23/2011 come si comportava la giurisprudenza in casi di morosità legati a contratti privi di registrazione?

PRECEDENTI DI LEGGE - "Già la finanziaria 2005 stabiliva la nullità di tutti i contratti non registrati - ci spiega l'avvocato Petrucci - e già questa norma escludeva di andare in morosità". La cosa interessante con la 23/2011 è che viene ufficialmente sancita la netta e inequivocabile differenza tra i due contratti, o meglio, come specificato dal legale "tra un contratto che esiste e uno che non è mai esistito". Dal 2004 infatti la giurisprudenza ha interpretato in due modi cause simili a quelle della signora Anna: un primo in cui si parla di nullità insanabile e un altro, invece, in cui la registrazione di un contratto "può avere - ci chiarisce Petrucci - un debole effetto retroattivo". Da oggi invece "un contratto registrato con la 23/2011, oltre a garantire una stabilità nel rapporo tra le parti, è un contratto che sorge come nuovo, che non ha nessuno rapporto con quello precedente che di fatto non è mai esistito".

IL SINDACATO - "Come si vede questo provvedimento è un esplicito riconoscimento delle procedure che il sindacato stiamo attuando per contrastare i canoni neri - ha dichiarato Massimo Pasquini di Unione Inquilini - l’importanza della decisione è nel fatto che si esclude giuridicamente tutto il periodo di locazione precedente alla registrazione del contratto,in tal modo, il contratto legittimo sorge con la registrazione per un canone annuo pari a tre volte la rendita catastale. Sicuramente la strada giudiziaria non sarà breve ma questo primo risultato positivo fa sperare che gli automatismi previsti dalla legge vengano avvalorati dalle decisioni dei giudici e gli inquilini possano avere il riconoscimento dei diritti previsti dalla normativa. Proseguiamo imperterriti e fiduciosi nella campagna contro i canoni neri".

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