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Concorsi pubblici, il CdS riforma la decisione del Tar: "Le gare vinte da Fiera di Roma e da Digicontest sono legittime"

Il bando di gara da 30 milioni di euro è stato ritenuto legittimo e le contestazioni sollevate da Ergife e Merito Srl sono state ritenute infondate

“Contrariamente a quanto assumono le società appellate si può affermare la totale carenza di interesse all’impugnazione in capo al Consorzio Digicontest, che ha regolarmente eseguito l’appalto oggetto di gara. […] Il dato di fatto è sufficiente ad escludere che si possa configurare la denunciata acquiescenza dell’amministrazione alle statuizioni della sentenza di primo grado”. Questo il punto focale della sentenza del 14 marzo 2023 in cui il Consiglio di Stato riforma la sentenza del Tribunale Amministrativo del 14 novembre 2022 su un bando da 30 milioni di euro per la logistica e l’organizzazione di concorsi pubblici. In pratica, le gare di appalto vinte dal Consorzio Digicontest e da Fiera di Roma lo scorso anno vengono ritenute totalmente legittime e prive di possibili contestazioni. 

Avevamo parlato della questione in questo articolo di Dossier, raccontando gli esposti in Procura e i ricorsi al Tar presentati dalle società concorrenti di Fiera di Roma e Digicontest, ovvero Ergife e Merito, in cui si ipotizzavano “requisiti dei bandi ad hoc e una concorrenza non leale”. Al 21 febbraio, data della pubblicazione dell'approfondimento, l'ultimo documento disponibile era questa sentenza del Tar. Ora, il Consiglio di Stato ha deciso di non dare ragione ai ricorrenti ma ai vincitori del bando. 

La causa è stata discussa in udienza il 2 marzo 2023 per poi portare alla sentenza del 14 marzo. “Il Formez PA - si legge nella sentenza - e la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica hanno proposto appello con tre motivi. Il Consorzio Digicontest e la Fiera Roma s.r.l. si sono costituiti prestando adesione all’appello. Il Consorzio ha riproposto, ai sensi dell’art. 101, comma 2, c.p.a., le difese e le eccezioni non esaminate in sentenza. La Fiera Roma ha precisato di essersi tardivamente costituita in primo grado, dopo che la causa era stata riservata per la decisione con sentenza in forma semplificata all’esito dell’udienza camerale, poiché non era a conoscenza di tale riserva di decisione. Le società ricorrenti in primo grado, Ergife e Merito, si sono costituite per resistere all’appello ed hanno riproposto con la memoria di costituzione notificata i motivi assorbiti e quelli dichiarati improcedibili in primo grado, sia ai sensi dell’art. 101, comma 2, c.p.a., sia, ove ritenuto necessario, con appello incidentale”. 

L’eccezione sollevata da Ergife e da Merito è stata ritenuta “infondata”. “La Presidenza del Consiglio – Dipartimento della funzione pubblica ed il Formez PA - continua il documento - non avevano interesse a richiedere in via cautelare la sospensione dell’esecutività della sentenza di primo grado, considerato il rigetto della domanda di dichiarazione di inefficacia del contratto, che ha consentito l’esecuzione completa del servizio oggetto dell’affidamento.Di qui anche, contrariamente a quanto assumono le società appellate, la totale carenza di interesse all’impugnazione in capo al Consorzio Digicontest, che ha regolarmente eseguito l’appalto oggetto di gara. La pubblicazione di una nuova procedura di affidamento da parte di Formez non attiene infatti alla rinnovazione della procedura oggetto del presente giudizio, ma ad altra analoga, relativa all’organizzazione di altri concorsi pubblici nell’anno 2023. Il dato di fatto è sufficiente ad escludere che si possa configurare la denunciata “acquiescenza” dell’amministrazione alle statuizioni della sentenza di primo grado. L’appello è volto a sostenere la legittimità dell’azione amministrativa nell’indizione della procedura di gara contestata dalle ricorrenti ed è in re ipsa l’interesse all’impugnazione della sentenza favorevole a queste ultime, se non altro al fine di scongiurarne l’azione risarcitoria”.

Inoltre, nella sentenza di parla nelle specifico dei requisiti: "Ribadito il costante insegnamento giurisprudenziale - si legge - per il quale l’individuazione dei requisiti di partecipazione alle procedure di evidenza pubblica è attività ampiamente discrezionale, ne va tratta la conseguenza che se è vero che, di regola, la stazione appaltante è libera di imporre requisiti più severi anche di quelli previsti per via normativa, legislativa o regolamentare, a maggior ragione deve ritenersi che i detti requisiti possano essere più puntuali e anche più rigorosi di quelli contenuti in protocolli amministrativi a contenuto tecnico, sempreché, nell’adozione di tali più stringenti specifiche tecniche, finalizzate al raggiungimento dei medesimi obiettivi di protezione sanitaria previsti dal protocollo generale, siano rispettati i principi di proporzionalità e ragionevolezza. Pertanto, nel caso di specie, non solo è da ritenersi che fosse rimessa al Formez la previsione di requisiti di partecipazione volti ad assicurare condizioni di sicurezza sanitaria in linea con quelle fissate dal Protocollo ministeriale, ma deve altresì escludersi che i contenuti di quest’ultimo costituiscano un parametro di giudizio della proporzionalità e della ragionevolezza dei requisiti di partecipazione richiesti in concreto, tale cioè da doversi considerare sproporzionate o irragionevoli le specifiche tecniche indicate in capitolato solo perché più stringenti di quelle contemplate nel Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici in generale. È rimasto indimostrato che l’unica finalità perseguita dall’amministrazione nell’imporre i requisiti fin qui esaminati sia stata quella di alterare la par condicio dei concorrenti. Sussiste piuttosto un rapporto di ragionevole proporzionalità tra mezzi impiegati e fine perseguito, senza che sia stata fornita la concreta dimostrazione di posizione di effettivo monopolista del settore in capo a Digicontest, ossia di unico soggetto in possesso di taluni requisiti organizzativi e prestazionali".

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