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Cronaca

Alloggi per poliziotti e carabinieri troppo cari: il TAR accoglie i ricorsi

I ricorsi delle forze dell'ordine per il prezzo troppo elevato delle case pubbliche sono stati accolti. Il TAR del Lazio ha imposto il risarcimento a chi aveva già pagato

Le forze dell'ordine hanno presentato un ricorso contro i canoni troppo elevati delle case pubbliche. Circa un anno fa poliziotti, carabinieri, viceprefetti, poliziotti penitenziari e finanzieri erano stati chiamati per l’assegnazione degli alloggi costruiti con i finanziamenti pubblici della legge Borsellino/Falcone (decreto legge 13 maggio 1991, n. 152 convertito dalla legge 12 luglio 1991, n. 103). Il problema è sorto perché sono stati proposti canoni superiori persino a quelli di mercato, così gli agenti hanno deciso di rivolgersi al presidente Codacons Carlo Rienzi.

Il TAR del Lazio ha accolto i ricorsi dichiarando illegittima l’aliquota massima fissata dal Comune di Roma e dal Ministero delle Infrastrutture. Questo è quanto si legge nella sentenza:

“Non vale allora l’obiezione delle parti resistenti circa l’ancoraggio del canone stesso al 4,5% del prezzo massimo di cessione del diritto di superficie, in quanto, in disparte ogni considerazione sulla regolarità del metodo di calcolo di detto prezzo, tale aliquota non è fissa, né tampoco obbligata, ma è quella massima stabilita dall’art. 4, c. 3 del DM 215/2002. Sicché l’opzione tout court a favore di essa, se non basata su motivate e serie ragioni, è ictu oculi arbitraria, di per sé e con riguardo a detto interesse pubblico e rettamente al riguardo i ricorrenti evidenziano come tal irragionevolezza non è sanata per il sol fatto che la scelta è stata operata dal Comune intimato e ciò per un duplice ordine di ragioni.... Da un lato - fermo restando che l’aliquota in parola è posta come limite massimo alla pretesa del soggetto attuatore -, la relativa scelta resta in capo al solo Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Quindi, il fatto che tal ammontare sia stato in varia guisa richiamato nella convenzione del 13 dicembre 2006, in quella con il Ministero stesso o nel bando della procedura d’assegnazione non ne muta il carattere, né autorizza il Comune ad adeguarvisi de plano. Né il richiamo in sé elide l’illegittima omissione, dai ricorrenti censurata con il quarto motivo, da parte del Ministero stesso in ordine ai criteri specifici per indirizzare, fermo il limite massimo al 4,5%, la scelta dell’aliquota più acconcia nei singoli casi sottoposti alla determinazione comunale sul costo massimo di cessione” e ancora che “Dall’altro lato, non dura fatica il Collegio a ritenere che, in caso d’inerzia del Ministero intimato sul punto, il Comune di Roma comunque avrebbe dovuto ancorare la fissazione del costo massimo di cessione ad un parametro certo, ossia, nella specie, l’aliquota di cui al ripetuto art. 4, c. 3. Ma non per ciò solo il Comune sarebbe stato esentato dal fornire specifica ed idonea contezza dell’attestamento a tal misura massima, contezza che, invece, manca nell’impugnata nota n. 79966/2009”.

 La sentenza del TAR è stata accolta con grande entusiasmo dall'Avv. Rienzi:“Con queste sentenze è accertata l'illegittimità non solo del criterio massimo applicato ma illegittimità anche delle ulteriori voci che fanno aumentare il canone derivanti dalle presunte migliorie effettuate dalle società edilizie che hanno goduto dei finanziamenti pubblici”.
Quindi come spiega il TAR neanche le migliorie apportate negli alloggi giustificano tale aumento dei prezzi:“Non sfugge certo al Collegio che la remunerazione per queste migliorie è posta espressamente dal medesimo art. 11, ma questo non vuol dire che ogni miglioria sia giustificabile in sé e come tale remunerabile. E ciò soprattutto se si tien conto che non consta che quelle per l’edificio siano state espressamente realizzate in attuazione di prescrizioni o indirizzi della P.A. per realizzarne una miglior qualità, né che quelle sui singoli alloggi rispondano a richieste esplicite fatte dal fruitore finale al concessionario…”.

Secondo quanto stabilito dalla sentenza dovranno essere ricalcolati tutti i canoni degli alloggi anche per quelli che nel frattempo sono stati affittati o venduti ad esterni. Inoltre le forze dell'ordine ora potranno rivolgersi al Tribunale Ordinario per la restituzione delle somme non dovute. Coloro invece che hanno rinunciato alla stipula dei contratti di locazione proprio a causa degli elevati costi potranno chiedere un risarcimento danni contro il Ministero delle Infrastrutture e il Comune di Roma che non controllando l'attribuzione dei canoni, ha portato alla rinuncia dell'abitazione.
 

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