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Cronaca

Pasticcio quote rosa, il Tar discuterà il nuovo ricorso a gennaio

Il Tar afferma che "affiorano profili di fondatezza" in merito al ricorso delle consigliere che contestano l'insufficienza della nuova composizione della giunta capitolina. Il nuovo ricorso sarà discusso il 25 gennaio

Il Tar torna a parlare della giunta del Campidoglio affermando che allo stato degli atti "affiorano profili di fondatezza" in merito "alle censure con le quali è contestato il difetto di istruttoria e l'insufficienza di motivazione" dell'atto con il quale il sindaco di Roma, Gianni Alemanno, ha composto la sua nuova giunta con l'inserimento di due donne. Lo scrivono i giudici della II sezione del Tar del Lazio, nell'ordinanza con la quale hanno fissato al prossimo 25 gennaio la discussione di merito del ricorso presentato da alcune consigliere del comune, della Provincia e della Regione. Monica Cirinnà e Maria Gemma Azuni, consigliere del Pd e di Sel, e Francesca Bagni e Alida Castelli, consigliere di Parità della provincia di Roma e della regione Lazio un mese fa si sono rivolte al tribunale per chiedere l'annullamento del nuovo esecutivo capitolino per mancato rispetto delle "quote rosa".

Lo scorso luglio il tribunale aveva annullato la giunta ritenendo difficile da ipotizzare "sul piano della ragionevolezza e della razionalità, che la presenza di un'unica donna, sebbene impegnata in un ruolo di rilievo" potesse garantire "un'adeguata attuazione dell'equilibrio di genere nella rappresentanza". Successivamente il sindaco ricostituì la giunta aumentando a due la presenza femminile. Le consigliere, però, hanno considerato non sufficientemente rispettata la presenza femminile, e per questo si sono rivolte nuovamente al tribunale amministrativo. Ieri, la camera di consiglio che ha portato alla fissazione della discussione di merito a gennaio. Oggi, l'ordinanza con la quale il Tar ha però ritenuto che nel frattempo la giunta capitolina potrà continuare ad operare, esistendo "evidenti ragioni di prevalenza dell'interesse pubblico a conservare l'efficacia del provvedimento" di nomina "al fine di consentire la normale prosecuzione dell'attività dell'organo politico coinvolto", rispetto "all'interesse delle ricorrenti".

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