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Cronaca

Arte di strada, sì alle nuove regole: il Tar dà ragione al Campidoglio

"Non si appalesa illegittima, né manifestamente irragionevole" la disciplina introdotta lo scorso aprile dal Comune di Roma che regola l'arte di strada. Il Tar ha respinto la richiesta di sospensiva degli artisti

Il Tar dà ragione al Campidoglio e, sull'arte di strada, respinge la richiesta di sospensione avanzata lo scorso aprile da alcune associazioni coinvolte. La disciplina introdotta dal Comune di Roma "non si appalesa illegittima, né manifestamente irragionevole". Con questo concetto, la seconda sezione del Tar del Lazio, presieduta da Angelo Scafuri, ha confermato il nuovo "Regolamento per l'arte di strada" approvato dal Consiglio comunale capitolino il 12 aprile scorso. Respinte quindi le richieste di sospensione proposte da 34 artisti di strada (con in testa Costantino Pucci, del coordinamento romano) insieme con l'Associazione Arte del Tempo e l'Associazione Cooras Coordinamento Artisti di Strada.

Il regolamento contestato prevede: il divieto di suonare con strumenti a percussione, o attrezzature che comportino disturbo alla quieta pubblica; esibizioni limitate a postazioni specifiche e per un tempo massimo di due ore; l'istituzione di un registro degli artisti di strada; il divieto di spettacoli in prossimità di luoghi di culto, scuole e ospedali.


Per chi non si attiene alle nuove regole è previsto il sequestro dell'attrezzatura e multe da 500 fino a mille euro. Il Tar, pur considerando che "alcuni particolari aspetti del regolamento impugnato - si legge nell'ordinanza - appaiano suscettibili di approfondimento (segnatamente quelli relativi all'apparato sanzionatorio, nonché al divieto, toutcourt, delle attività artistiche svolte con strumenti a percussione)" ha ritenuto che "nel complesso, la disciplina introdotta non si appalesa illegittima (avendo il Comune esercitato le proprie potestà in materia di governo del territorio e uso del suolo pubblico), né manifestamente irragionevole". Conferma del regolamento, quindi, e richieste dei ricorrenti respinte.

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