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Restauro del Colosseo, l'Antitrust boccia l'affidamento dei lavori a Della Valle

L'Antitrust dà ragione al Codacons e boccia l'affidamento dei lavori al gruppo Tod's, rilevando negli accordi una serie di distorsioni della concorrenza

Il restauro del Colosseo sembra essere sempre più una chimera. Solo poche settimane fa, a causa di alcuni crolli avvenuti nell'Anfiteatro Flavio, il sindaco Gianni Alemanno esortava a iniziare quanto prima i lavori di ristrutturazione del monumento, affidati al gruppo guidato da Diego Della Valle. Ma sulla ristruttrazione pesa la scure di un ricorso al Tar del Lazio presentato dal Codacons, sul quale si pronuncerà a breve il Tribunale Amministrativo. Oggi arriva un ulteriore stop all'inizio dei lavori. L'Antitrust evidenzia una serie di distorsioni della concorrenza all’interno dell’accordo che affida i lavori di restauro al gruppo Tod’s e dà quindi ragione al Codacons che si era rivolta Autorità per la concorrenza.

Il Codacons chiedeva infatti all'Antitrust di pronunciarsi in merito alla correttezza della procedura che ha portato ad affidare la sponsorizzazione dell’Anfiteatro Flavio al gruppo guidato da Diego Della Valle. In una comunicazione rivolta al Commissario delegato per la realizzazione degli interventi urgenti nelle aree archeologiche di Roma e Ostia Antica, Roberto Cecchi, l'Antitrust rileva le incongruità tra il bando dei lavori e l'accordo realizzato: "L’avviso ha ad oggetto il reperimento di sponsor per 'il finanziamento e la realizzazione' degli interventi sul Colosseo. Ciò comporta che lo sponsor si debba assumere la responsabilità del completamento dell’attività di progettazione e direzione dei lavori, il coordinamento della sicurezza, l’appalto a terzi o l’esecuzione diretta dei lavori, anche mediante 'imprese esecutrici dei lavori'. L’Accordo, invece, prevede il mero finanziamento dell’opera, che si risolve nella semplice messa a disposizione di una somma di denaro, a fronte della possibilità di avvalersi dei diritti di sfruttamento dell’immagine del Colosseo".

L’Accordo inoltre prevede una durata del periodo di sfruttamento dei diritti ben superiore ai limiti introdotti dall’Avviso, cioè "pari a due anni oltre il termine di conclusione dei lavori in favore di Tod’s e a 15 anni in favore dell’Associazione che deve essere istituita da Tod’s ai sensi dell’art. 4 dell’Accordo". C'è inoltre nell'accordo una restrizione per quanto riguarda la concorrenza delle imprese appaltatrici: "La scelta di optare successivamente per una procedura negoziata, svoltasi interpellando un numero molto limitato di soggetti, appare come una indebita restrizione del confronto concorrenziale che avrebbe potenzialmente potuto portare l’amministrazione appaltante a beneficiare di un’offerta più vantaggiosa. L’ampiezza applicativa a cui un simile contratto può andare incontro richiede pertanto che l’amministrazione appaltante dia la più ampia pubblicità alla possibilità di fare ricorso a tale rapporto, anche al fine di non vanificare il richiamo ai principi comunitari di trasparenza, par condicio e tutela della concorrenza. Non pare rispondere a tale criterio il ricorso – all’indomani della gara – ad una procedura negoziata, condotta interpellando un numero di soggetti estremamente limitato, senza aver dato adeguata pubblicità alla possibilità di fare ricorso alla mera sponsorizzazione finanziaria, ed al fatto che gli oneri posti a carico dell’eventuale sponsor erano stati sostanzialmente ridimensionati".

Oltre a tutto questo, l'Antitrust fa notare come siano ristretti i tempi entro cui si è svolta la trattativa privata con i soggetti interessati: "Una volta ricevuta la proposta del gruppo Tod’s, l’amministrazione appaltante ha infatti assegnato agli altri soggetti interessati un termine inferiore a 48 ore per la presentazione delle offerte; una scadenza così imminente è inadeguata a consentire l’esperimento di una effettiva competizione tra i soggetti convocati, risultando addirittura in una esclusione degli stessi”.

Alla luce di tutto ciò, il il presidente Codacons, Carlo Rienzi, fa sapere che il Commissario Delegato dovrà illustrare "entro 60 giorni all’Antitrust le iniziative adottate in relazione alle problematiche evidenziate dall’Autorità".

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