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Cronaca

Carcere per chi non versa l’assegno al figlio minore

CamMiNo - Camera Minorile Nazionale: "E' quanto affermato dalla Cassazione con la sentenza n. 36680 del 24 settembre scorso"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Configurabile il reato di inadempimento degli obblighi familiari anche a carico dell'ex coniuge disoccupato. Via libera anche al risarcimento del danno morale per i disagi arrecati alla parte offesa dal reato.

Si realizzano gli estremi del reato di inadempimento degli obblighi familiari anche a carico dell'ex marito che versi in una situazione di indisponibilità economica. E' quanto affermato dalla Cassazione con la sentenza n. 36680 del 24 settembre scorso, confermando sul punto il decisum della Corte D'Appello di Palermo, respingendo il ricorso di un cinquantenne, contro la decisione di infliggergli la pena di 20 giorni e 400 euro di multa. La Cassazione ha ritenuto l'imputato colpevole del reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare, per aver omesso il versamento all'ex moglie dell'assegno di mantenimento della figlia minore.

Piazza Cavour ha ritenuto irrilevante la prova della difesa, basata sul rendiconto degli ultimi tre bilanci relativi alla sua attività. L'impossibilità di versare l'assegno di mantenimento non è giustificabile insomma dalle perdite e dalle spese per l'esercizio dell'attività di impresa.

Al riguardo, la Suprema Corte ha ricordato che "in tema di violazione dell'obbligo di corresponsione dell'assegno divorzile, come più in generale per il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare, la responsabilità per omessa prestazione dei mezzi di sussistenza non è esclusa dall'indisponibilità dei mezzi necessari, quando questa sia dovuta, anche parzialmente, a colpa dell'obbligato e incombe all' interessato l'onere di allegare gli elementi dai quali possa desumersi l'impossibilità di adempiere alla relativa obbligazione, di talchè la sua responsabilità non può essere esclusa, tra l'altro, neppure in base alla generica indicazione dello stato di disoccupazione".

Detta situazione, pertanto, non appariva inconciliabile con le esigenze del figlio beneficiario dell'assegno disposto dal giudice in sede di separazione.

Confermato anche il danno morale, liquidato nella misura di 750 euro nei confronti della parte offesa: inutile per il reo contestare che il giudice d'appello non avrebbe indicato le ragioni a sostegno della sussistenza della presunzione semplice (ex art. 2729 cc) dal momento che il pregiudizio di natura non patrimoniale risulta rilevato in base a "un prudente apprezzamento di situazioni di notorietà" da ricondurre ai disagi e alle difficoltà che la vittima del reato ha dovuto affrontare.

"Il mantenimento, sottolinea l'Avv. Maria Giovanna Ruo, Presidente Nazionale di Camera Minorile(CamMiNo), è un tema che riveste un'importanza esistenziale per il figlio, ed è compito dei genitori, compatibilmente con le loro concrete possibilità e potenzialità, assicurargli condizioni di vita nelle quali possa avvenire il suo migliore sviluppo psicofisico".

Emanuele Pireddu

Ufficio Stampa

CamMiNo - Camera Minorile Nazionale

 

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