I divorzi dei vip valgono anche per tutti gli altri?
Una sentenza non crea un precedente nel sistema italiano
Qualcuno potrebbe pensare che le sentenze dei personaggi famosi non valgano per i comuni mortali. In realtà il clamore suscitato dal divorzio più famoso in Italia è destinato a chiudersi in una bolla di sapone. Infatti, il nostro sistema giudiziario non prevede che una sentenza sia vincolante per i casi analoghi che seguono, così come avviene nel mondo anglosassone, la cui filmografia probabilmente ha contaminato la nostra cultura. Non la cultura giuridica. Pertanto, il caso di Silvio e Veronica è un caso a sé stante, che non può determinare da solo un nuovo indirizzo. A maggior ragione le sentenze di cassazione non creano indirizzo per gli altri giudici se non nella forma delle sentenze a sezioni unite, ovvero quel caso in cui rispetto a contrasti giurisprudenziali la cassazione si riunisce a sezioni unite per fornire ai giudici di tutto il territorio nazionale un indirizzo uniforme su un determinato principio di legge e sulla relativa interpretazione. Infatti, non dobbiamo dimenticare che per capire qualcosa nel nostro sistema e per interpretare le situazioni il dato di partenza è sempre il codice civile o la legge dello Stato.
L’articolo 156 del codice civile, circa l’assegno di mantenimento verso il coniuge in fase di separazione, prevede che il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge, cui non sia addebitabile la separazione, il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri. L'entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato. La formulazione di determinate norme come sempre apre il varco a diverse interpretazioni e quindi in questo articolo, dato per scontato che il coniuge non debba essere la causa del fallimento matrimoniale e che non abbia redditi propri, vediamo come vanno in contraddizione il criterio del mantenimento e l’entità di tale somministrazione, che deve essere commisurata alle circostanze, espressione infelice, e ai redditi dell’obbligato, in quest’ultimo richiamando quindi ad un criterio di tenore di vita.
Quando poi si passa alla fase della cessazione degli effetti civili del matrimonio, l’articolo 5 della legge sul divorzio stabilisce che l’assegno possa essere concesso rispetto a criteri quale la durata del matrimonio, il proprio apporto alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune o dell’altro coniuge, ma soltanto in casi in cui il coniuge che invochi l’assegno divorzile non abbia i mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive.
A questo punto i tribunali italiani dovranno interpretare se il criterio di mantenimento è da intendersi quale sopravvivenza media della persona secondo indici Istat o debba essere piuttosto indicizzata al tenore di vita assicurato in costanza di matrimonio. Nell’uno e nell’altro caso comunque la legge è chiara nel determinare che tale forma di aiuto e di sostegno è in essere solo allorquando il coniuge richiedente dimostri di non avere adeguati redditi propri o possibilità oggettive di procurarseli. La sentenza Berlusconi contro Lario ha fatto notizia, ma non è legge.
A breve ci occuperemo del mantenimento dei figli su questo stesso blog.