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Sabato, 20 Aprile 2024
Avvocato del Cittadino

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A cura di Emanuela Astolfi

Avvocato del Cittadino è una storia fatta di incontri per condividere sfide come questa: comunicare in poco più (o poco meno!) di 1 minuto come fare qualcosa. Avvocato del Cittadino Associazione di solidarietà sociale www.avvocatodelcittadino.com Via Marco Valerio Corvo 91, Roma tel 06.45433408

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Separazione dei beni: come farla dopo il matrimonio

Sempre più spesso allo Sportello di consulenza notarile di Avvocato del Cittadino riceviamo richieste di informazioni sulla SEPARAZIONE DEI BENI.

Cerchiamo quindi di capire:COS'E'?  - La separazione dei beni è quel regime in base al quale ciascun coniuge rimane esclusivo titolare dei beni di sua spettanza e di ogni acquisto effettuato anche in costanza di matrimonio (con la possibilità di gestire il suo patrimonio senza alcuna intromissione da parte dell'altro coniuge).


Fino all'anno 1975, contraendo matrimonio, in automatico, veniva applicato tale regime, che era infatti quello legale. Con la riforma del diritto di famiglia la situazione si è capovolta: il regime legale è quello della comunione dei beni. Tuttavia, i coniugi hanno la possibilità anche oggi di decidere di adottare il regime di separazione dei beni e di conservare la titolarità esclusiva dei beni acquistati durante il matrimonio

NEL MATRIMONIO - Il matrimonio instaura automaticamente il regime patrimoniale della comunione dei beni. Come detto sopra, i coniugi, possono comunque scegliere liberamente di adottare il regime della separazione dei beni, e quindi

    ognuno dei coniugi resta proprietario esclusivo dei beni acquistati durante la vita matrimoniale;
    ognuno dei coniugi conserva la proprietà esclusiva dei beni acquistati prima del matrimonio.

In caso di separazione dei beni, i debiti (personali) devono essere pagati direttamente dal coniuge che li ha contratti

DAL NOTAIO - Dal notaio, a seguito di matrimonio contratto in comunione dei beni, è possibile stipulare una convenzione per modificare il regime patrimoniale. Quindi, anche se ci si sposa in comunione dei beni, successivamente, è possibile adottare il regime di separazione dei beni con la convenzione matrimoniale (stipulata per atto pubblico dal notaio)


CON LA SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - La prima conseguenza della separazione, sia di tipo giudiziale che di tipo consensuale, è lo scioglimento del regime di comunione legale dei beni

Per informazioni o per prenotare la vostra consulenza con il nostro sportello di consulenza in materia notarile, chiamate allo 06.45433408.

Ringrazio i tantissimi lettori di questo blog che mi scrivono: per segnalazioni e per indicarmi gli argomenti di vostro interesse, scrivetemi a info@avvocatodelcittadino.com - all'attenzione dell'avv. Emanuela Astolfi

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