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Avvocato del Cittadino

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A cura di Emanuela Astolfi

Affitto: la cauzione va restituita anche se ci sono danni all'immobile

Solo in caso di mancato pagamento del canone può essere trattenuta la somma versata all'inizio del rapporto contrattuale

Se l’inquilino ha danneggiato l’immobile che gli avete affittato ma ha puntualmente adempiuto al pagamento mensile del canone di affitto, non potete trattenere il deposito cauzionale ma, necessariamente, dovete richiedergli – stragiudizialmente o giudizialmente – il risarcimento dei danni che avete patito.

Allo sportello locazioni di Avvocato del Cittadino - Associazione Astolfi riceviamo di frequente locatori che, credendo di essere nel giusto, trattengono il deposito cauzionale, facendosi giustizia da soli e seguendo un loro personale principio di autocompensazione. E’ bene sapere però, che tale comportamento è illecito: il  deposito cauzionale serve semplicemente a garantire il proprietario di casa da eventuali inadempimenti del conduttore. Se poi il bene affittato presenta dei danni, questi vanno accertati e soprattutto quantificati: non è infatti possibile, a livello economico, far corrispondere il valore del danno a quello del deposito cauzionale, ci sarebbe un’autodeterminazione del risarcimento che sarebbe evidentemente illogica.  Tale principio è stato sancito dalla Cassazione, sent. 4725/89 e ribadito in molte altre pronunce, come la n. 10196/2016 del Tribunale di Roma: la quantificazione del danno, se non si riesce a concordare bonariamente, deve essere decisa da un giudice e non dal proprietario di casa.

Per una consulenza con i legali che si occupano di locazioni per l’associazione Avvocato del Cittadino è possibile fissare un incontro chiamando allo 06.4543408 o, salvando il numero fisso sullo smartphone, prenotarsi scrivendo su Watshapp. La quota associativa è di 20 euro.

Affitto: la cauzione va restituita anche se ci sono danni all'immobile

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