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Coronavirus, le aperture per i negozi restano scaglionate: ecco gli orari fino al 30 novembre 

Restano in vigore le fasce orarie diversificate per tipologia di esercizio, sempre per scongiurare assembramenti sui trasporti e nei luoghi pubblici

Quarta proroga per l'ordinanza che disciplina gli orari post lockdown per i commercianti. A poche ora dalla firma del nuovo Dpcm da parte del premier Giuseppe Conte che tra le tante limiterà alle 24 l'apertura locali e ristoranti e alle 21 la consumazione in piedi, Raggi conferma i paletti orari già fissati nei mesi scorsi per negozi e attività produttive. Il provvedimento resta valido fino al 30 novembre 2020 e restano quindi in vigore le fasce orarie diversificate per tipologia di esercizio, sempre per scongiurare assembramenti sui trasporti e nei luoghi pubblici e contenere il rischio di contagio da coronavirus in città.

Sempre valida, inoltre, l'esclusione di alcune attività commerciali dall’assoggettamento ai limiti orari, in considerazione delle specifiche modalità di fruizione dei diversi esercizi. La disciplina del provvedimento esclude gli esercizi commerciali che registrano picchi di clientela in particolari fasce orarie, come i laboratori di prodotti alimentari (ad esempio gelaterie, pizzerie al taglio, pasticcerie, rosticcerie), i negozi di ferramenta e di rivendita di materiale edile, prodotti di termoidraulica, bricolage e vernici. 

Vale anche per acconciatori ed estetisti, i cui clienti restano più a lungo all’interno del negozio e necessitano quindi di orari prolungati, e per le attività di autoriparazione come le autofficine (meccanici, elettrauto, carrozzieri, gommisti), e le concessionarie auto con laboratorio di riparazione e assistenza, anche al fine di supportare in questa fase la possibilità di utilizzo di mezzi privati per effettuare gli spostamenti per lavoro o altra necessità.

Non sono assoggettate al provvedimento anche la attività di commercio su aree pubbliche, le edicole, le tabaccherie, farmacie e parafarmacie, gli esercizi all’interno di stazioni ferroviarie e aree di servizio, oltre a qualunque altra attività non espressamente menzionata.

Le altre attività – raggruppate per tipologia – continueranno a seguire tre diverse fasce orarie di apertura e chiusura, dal lunedì al sabato:

•        F1: raggruppa gli esercizi di vicinato del settore alimentare, le medie e grandi strutture di vendita del settore alimentare, i panificatori. Potranno decidere fra due opzioni: F1A (apertura dalle ore 7.00 ed entro le 8.00 – chiusura entro le 15.00) ed F1B (apertura dalle ore 7.00 ed entro le 8.00 – chiusura non prima delle ore 19.00).

•        F2: comprende i laboratori non alimentari, con apertura da effettuarsi nell’intervallo dalle ore 9.30 alle ore 10.00 – chiusura entro le ore 19.00.

•        F3: costituita da esercizi di vicinato e medie e grandi strutture di vendita del settore non alimentare, Phone center – Internet point, con apertura da effettuarsi nell’intervallo tra le 10.00 e le 11.00 – chiusura non prima delle ore 19.00.

Le disposizioni dell'ordinanza valgono anche per gli esercizi commerciali e artigianali inseriti nei Centri Commerciali.  Quanto alla giornata di domenica e ai festivi, l’eventuale orario di apertura al pubblico non è assoggettato alle fasce sopra menzionate ma alla normativa regionale e statale di riferimento.

Cartolerie, cartolibrerie e librerie che effettuano vendita di testi scolastici sono escluse dalla disciplina oraria dell'ordinanza. 


 

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