Scuola, ok in giunta alla delibera sui nidi: ecco le novità
Il voto alla delibera che disciplina la rete dei servizi educativi del territorio
Si potrà scegliere un nido convenzionato se uno dei due genitori è disabile. La pubblicazione del bando cadrà ogni anno il 15 febbraio, e le domande fuori tempo andranno in una graduatoria a parte. Sono le principali novità della delibera votata in giunta che disciplina la rete dei servizi educativi di Roma Capitale, recependo gli orientamenti dell'atto del 30 marzo 2017.
Vediamole una per una.
Quando si può scegliere il convenzionato
Se con la delibera precedente, del 30 marzo 2017, la giunta ha stabilito la priorità nella scelta per i nidi comunali, nelle famiglie in cui sia presente un genitore con disabilità, potrà essere indicato in via prioritaria un asilo convenzionato, che risulti più idoneo alle esigenze dello stesso nucleo familiare.
Pubblicazione bando e sezioni ponte
Poi, lo stesso atto fissa a partire dall'anno educativo 2019/2020, al 15 febbraio di ogni anno la data di pubblicazione, per 30 giorni, del bando cittadino d'iscrizione ai nidi capitolini. Ancora consente l'iscrizione alle sezioni "ponte" ai nati entro il 31 dicembre di ciascun anno. E stabilisce che le domande fuori termine potranno, in ogni caso, essere accolte dalle Strutture territoriali e saranno oggetto di una graduatoria a parte, redatta secondo i criteri fissati per le domande pervenute nei termini, da effettuarsi secondo le seguenti tempistiche: 31 ottobre per le istanze fuori termine pervenute entro il 25 ottobre; 30 novembre, per le istanze fuori termine pervenute entro il 25 novembre; 20 dicembre, per le istanze fuori termine pervenute entro il 15 dicembre; 20 gennaio, per le istanze fuori termine pervenute entro il 15 gennaio.
La priorità alle strutture pubbliche
Come l'anno scorso, lo ricordiamo, le famiglie potranno indicare la scelta di 3 nidi a gestione diretta e 3 nidi a gestione indiretta in convenzione, dando priorità ai nidi pubblici, salvo il caso in cui la struttura convenzionata sia ubicata ad una distanza pari o inferiore a 300 metri, secondo il percorso pedonale più breve dall'immobile di residenza del bambino, nell'interesse, anche ecologicamente rilevante, all'agevole raggiungimento a piedi del nido stesso.