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Giovedì, 25 Aprile 2024
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Piani di zona, il Tar annulla le 'linee' comunali per stabilire i prezzi delle case: Campidoglio annuncia ricorso

Annullata la determina dirigenziale del marzo del 2019. A rivolgersi al Tribunale una società costruttrice

I nuovi criteri del Comune di Roma per stabilire l’ammontare del 'corrispettivo massimo di cessione' per gli appartamenti di edilizia agevolata nei piani di zona sono stati annullati dal Tar del Lazio. La seconda sezione bis del Tribunale amministrativo regionale lo scorso 29 maggio ha infatti accolto il ricorso di una società edilizia contro la determinazione dirigenziale del dipartimento Programmazione e attuazione urbanistica di Roma Capitale emessa a marzo del 2019 con le linee guida per la definizione di una procedura uniforme per l’applicazione delle leggi in relazione alla determinazione del cosiddetto prezzo massimo di cessione stabilito per legge.

Si tratta di case pensate per essere affittate o vendute a prezzi più bassi rispetto a quelli di mercato, stabiliti per legge proprio perché le società o le cooperative private le hanno realizzate nell’ambito di un piano di edilizia pubblica con il sostegno di finanziamenti statali, messi a bando dalle regioni, e su terreni del Comune. Per il dipartimento, così come scrivono gli uffici capitolini, “l’incoerente applicazione della normativa” in tema di determinazione del prezzo aveva portato a uno “sviamento della finalità pubblica” rendendo, di fatto, le case più costose per i cittadini che ne avevano diritto. Da qui la decisione di rivedere le modalità di determinazione del prezzo.

Ad avanzare ricorso al Tar per chiederne l’annullamento è stata una società titolare di una convenzione con l’amministrazione capitolina, sottoscritta nel 2006, per un’edificazione nel piano di zona Longoni, completata nel 2008. Alla luce della nuova determina comunale i prezzi massimi di cessione di questi appartamenti verrebbero modificati da questa determina. Per il Tar, si legge nella sentenza, le ‘linee guida’ contenute nella determinazione dirigenziale che porta la firma della direttrice del dipartimento, Cinzia Esposito, sono illegittime “per incompetenza”. Secondo il giudici un “mero atto di indirizzo” non può “modificare convenzioni precedentemente sottoscritte” considerando inoltre che tali “schemi di convenzione” erano stati approvati dal Consiglio Comunale con una delibera del 2005.

Si legge in un altro passaggio: “Dette  ‘linee guida’ non si sostanziano in un mero atto di indirizzo […] ma innovano in punti rilevanti i termini del rapporto scaturito dalla sottoscrizione delle convenzioni, con alterazione del relativo assetto di interessi”. A non essere “irrilevante”, si legge inoltre, è anche “la reiterata inerzia dell’amministrazione” nell’approvazione delle tabelle con la definizione del corrispettivo massimo di cessione degli alloggi riscontrata negli anni passati contro la quale, nel 2018, la società aveva già ottenuto sentenza positiva con la conseguente nomina di un commissario ad acta.

L’assessore all’Urbanistica del Comune di Roma, Luca Montuori, ha fatto sapere che l’amministrazione capitolina impugnerà la sentenza. “Abbiamo dato mandato di proporre appello al Consiglio di Stato affinché sia valutata l'esatta portata di un atto che, nel rispetto della normativa esistente, vuole garantire il diritto alla casa e preservare l'interesse pubblico dell’Edilizia economica e popolare”, ha scritto in una nota. “Il provvedimento annullato è nato da una attenta attività istruttoria e di approfondimento portata avanti dal Dipartimento allo scopo di chiarire un contesto di incertezza giuridico-normativo protrattosi nel tempo e che è stato terreno fertile per violazioni e speculazioni ai danni della cittadinanza”.

Una direttiva del 2020 stabilisce i canoni di locazione

Aggiunge la presidente della commissione Urbanistica, Donatella Iorio: “Si tratta di un provvedimento frutto di un lungo lavoro che ha recepito gli indirizzi dati dalla commissione Urbanistica e dalla commissione d’indagine sui Piani di Zona e che ha rimesso finalmente ordine e fatto chiarezza in una materia complessa”.

La notizia è stata commentata anche da Roberta Lombardi, capogruppo M5S alla Regione Lazio e presidente della commissione speciale Piani di zona: “La sentenza del Tar sembra essere alquanto tardiva e poco congrua rispetto alle motivazioni riportate. Il Comune di Roma ha avuto il coraggio di intervenire per fermare quell’ondata speculativa che nel tempo ha sottoposto migliaia di famiglie ad un vero e proprio calvario per l’affermazione dei propri diritti schiacciati da una non corretta applicazione delle norme. Una situazione  che ha consentito che gli immobili realizzati in edilizia residenziale pubblica venissero immessi sul mercato a prezzi superiori a quelli di mercato e che ha prodotto sfratti, procedure esecutive e impossibilità di pagare mutui ed affitti”.

Commento favorevole invece da parte del presidente di Ance Roma -Acer, Nicolò Rebecchini: “La sentenza ha sottolineato il pieno fondamento di due principi inderogabili del nostro ordinamento giuridico, il primo, relativo al fatto che atti riservati dalla legge alla competenza del Consiglio Comunale, non possono essere modificati con provvedimenti dirigenziali, il secondo che eventuali modifiche agli schemi convenzionali possono operare solo per il futuro e non già retroattivamente ai contratti in essere. Ci auguriamo che l’amministrazione, fermo restando il suo potere di verifica e controllo sulla corretta applicazione di quanto stabilito negli atti convenzionali, possa fare tesoro di tale sentenza rimuovendo anche altri analoghi provvedimenti che, creando grande confusione ed incertezza, potrebbero subire le stesse censure da parte del Tribunale amministrativo, come nel caso della determinazione dirigenziale sui criteri per la definizione dei canoni di locazione” conclude Rebecchini.

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