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Vietato fumare in parchi e aree verdi: Marino firma l'ordinanza anti-incendi

Sarà operativo dal 15 giugno al 30 settembre. Tra i divieti quello di accendere fuochi per bruciare le sterpaglie, usare esplosivi, fornelli o inceneritori che producono faville

Vietato fumare. È questo il divieto che si ritroveranno a dover rispettare i visitatori e i cittadini delle aree verdi della Capitale compresi parchi pubblici come Villa Borghese e Villa Ada per tutto il periodo estivo, dal 15 giugno al 30 settembre. Lo prescrive un'ordinanza anti-incendi firmata lo scorso sette maggio dal sindaco di Roma Ignazio Marino. Niente sigarette ma soprattutto niente barbecue all'aperto o fuochi nelle aree verdi per bruciare sterpaglie. Un provvedimento emesso su indicazione della Regione per ridurre il “rischio di incendi boschivi” nei parchi e nelle ville storiche della città ma anche e soprattutto nelle estese campagne del più grande comune agricolo d'Europa. 

In merito all'ordinanza la Protezione Civile di Roma Capitale precisa che "si tratta di un obbligo di legge cui gli enti locali devono ottemperare in questa stagione, in seguito alla dichiarazione dei periodi a massimo rischio di incendi boschivi emanati dalle regioni. Si precisa, inoltre, che l'ordinanza è conforme a quanto previsto dalle normative nazionali e regionali ed è identica a quelle degli anni precedenti. Il divieto di fumo riguarda invece le parti delle ville e dei parchi dove sono presenti sterpaglie o altro materiale combustile”.

Nell'ordinanza vengono inoltre proibiti "fuochi per l'abbruciamento di stoppie e residui di vegetazione”. I terreni devono essere mantenuti puliti e con “viali parafuoco”. Da evitare anche “far brillare mine o usare esplosivi, usare apparecchi a fiamma o elettrici per bruciare metalli, usare motore e fornelli o inceneritori che producono faville o braci, fumare o compiere altra operazione che possa arrecare pericolo di incendio”. 

L'ordinanza prevede deroghe “per coloro che per motivi di lavoro siano costretti a soggiornare nei boschi, solo se strettamente necessario per il riscaldamento o la cottura delle vivande”. E ancora è possibile accendere “fuochi in appositi bracieri o in altre strutture appositamente realizzate, nella aie, nei giardini privati e condominiali e nei cortili di pertinenza di fabbricati all'interno delle predette aree”. 

Prescritti anche una serie di interventi preventivi come evitare di dare vita alle fiamme “nelle fasce adiacenti ad autostrade e grandi vie di comunicazioni” o perimetrare con “solchi di aratro per una fascia di almeno 5 metri e sgombero da covoni di grano e altro materiale combustibile”. Inoltre eventuali fuochi dovranno sempre essere presidiati. E ancora. Realizzare “una fascia parafuoco di protezione per i terreni agricoli”. Un punto è dedicato ai “gestori di cabine elettriche che devono provvedere alla ripulitura dalla specie erbacee nelle fasce di pertinenza delle cabine per un raggio non inferiore ai 10 metri”. Anche i gestori di insediamenti turistico-residenziali, di campeggi e di villaggi turistici "confinanti con boschi o terreni devono attenersi alle disposizioni previste dall'ordinanza”. 

L'ordinanza conferma anche le sanzioni previste per legge per chi non rispetterà quando prescritto. Inoltre i proprietari dei terreni “saranno ritenuti responsabili dei danni che si verificassero per loro negligenza o per l'inosservanza delle prescrizioni impartite”. Infine un appello: “Chiunque scopra un incendio boschivo […] è tenuto a darne l'allarme alle autorità competenti”. 

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