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Carta d’Identità anche prima dei 15 anni

D'ora in poi potranno avere la carta d'identità anche i minori di 15 anni. Lo stabilisce il decreto legge n. 70 del 13 maggio 2011 e la Prefettura di Roma ha diramato le conseguenti disposizioni

Ora anche ai ragazzi sotto i quindici anni potrà essere rilasciata la Carta d’identità. Prevista anche per i bambini sotto ai tre anni, ma con durata diversa a seconda dell’età: sotto i tre anni, la carta sarà valida tre anni. Tra i 3 e i 18 anni avrà 5 anni di validità, per i maggiorenni invece la carta resta in vigore 10 anni.

Per avere la carta, in versione “non valida per l’espatrio”, i minorenni dovranno presentarsi personalmente allo sportello anagrafico, accompagnati almeno da un genitore (o da chi esercita la potestà genitoriale, ndr).
 
Per ottenere, invece, la carta valida per l’espatrio, oltre che essere ovviamente cittadino italiano il minore dovrà presentarsi allo sportello con ambedue i genitori (o con chi ne fa le veci, ndr). Questi ultimi dovranno poi dare l’assenso all’espatrio, firmando un’apposita sezione del modulo di richiesta, e dichiarare, sempre sul modulo, l’assenza di motivi che ostano all’espatrio (ai sensi dell’art. 1 DPR n. 649/1974). Se uno dei due genitori non sarà disponibile, l’altro dovrà portare l’assenso scritto del genitore assente, su carta semplice e con fotocopia del documento d’identità (sempre del genitore assente). Questa dichiarazione potrà anche venire trasmessa per via telematica. La carta d'identità, sia cartacea che elettronica, avrà la firma del minore solo se questo avrà già compiuto i dodici anni.
 
Le nuove disposizioni prevedono che il minore di 14 anni potrà utilizzare la carta d'identità, valida per l’espatrio, solo se viaggia in compagnia di uno dei genitori o di chi ne fa le veci, oppure portando con sé una dichiarazione che contiene il nome della persona, dell'ente o della compagnia di trasporto a cui il minore medesimo è affidato per il viaggio, rilasciata da chi può dare l’assenso o l’autorizzazione all’espatrio e convalidata dalla Questura o dalle autorità del Consolato.
 
E’ quindi consigliabile, per i genitori che vogliono andare all’estero con un figlio minore di 14 anni, chiedere, allo sportello demografico del Municipio, il certificato di nascita con le generalità del padre e della madre.
 
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