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Ristrutturare casa: il certificato di agibilità

Che cos'è il certificato di agibilità, come richiederlo e a chi rivolgersi

Non sempre è necessario presentare dei documenti al Comune per poter effettuare dei lavori in casa. Infatti, se non si cambia la configurazione dell'appartamento, non si spostano mura e non si modificano gli impianti non è necessario presentare la documentazione. Invece, se si apportano modifiche come quelle sopra indicate è necessario comunicare al Comune.

Innanzitutto si deve presentare la DIA (dichiarazione inizio lavori) che deve essere firmata da un tecnico (geometra, architetto) e consegnata alla municipalità di appartenenza e, dopo un mese, si possono iniziare i lavori.

Inoltre, si devono presentare: visura e piantina catastale, atto di proprietà e concessioni in sanatorie (condoni). Infine, a fine lavori, il tecnico redige il certificato di agibilità e riconsegna al catasto la nuova pianta.

Dove richiedere i certificati per l'edilizia privata

Cos'è il certificato di agibilità

L’Agibilità attesta la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente, nonché la conformità dell’opera al progetto presentato.

In attuazione delle deleghe conferite al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, la Legge 7 agosto 2015 n. 124, ha previsto l’adozione di uno o più decreti legislativi atti ad individuare i procedimenti di tipo comunicativo, segnalativo, nonché autorizzativo con provvedimento espresso.

Il decreto legislativo emanato il 20 novembre 2016 n. 222 (c.d. Decreto SCIA 2) ha, tra l’altro, introdotto la Segnalazione certificata di agibilità, in luogo del Certificato di agibilità e dell’Attestazione di agibilità (art. 24 d.P.R. 380/2001).

Ai fini dell'agibilità, entro quindici giorni dall'ultimazione dei lavori di finitura dell'intervento, il soggetto titolare del permesso di costruire, o il soggetto che ha presentato la segnalazione certificata di inizio di attività, o i loro successori o aventi causa, presenta allo sportello unico per l'edilizia la segnalazione certificata, per i seguenti interventi:

a) nuove costruzioni;
b) ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali;
c) interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente., nonché la conformità dell’opera al progetto presentato.

La mancata presentazione della Segnalazione certificata di agibilità, nei casi sopra indicati comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 77 a euro 464, così come graduata dalla Determinazione Dirigenziale n. 1321/2003, di seguito richiamata:

-    77 € dal 16° giorno al 30° giorno dall’ultimazione dei lavori;
-    232 € dal 31° giorno al 60° giorno dall’ultimazione dei lavori;
-    464 € oltre il 61° giorno dall’ultimazione dei lavori;

Tutte le informazioni sul certificato di agibilità sono disponibili sul sito del Comune di Roma.

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