rotate-mobile
Venerdì, 19 Aprile 2024
Economia

Iuc, l'Imposta Unica comunale che unisce Imu, Tari e Tasi: i dettagli e le scadenze

Sigla unica ma divisa in tre parti la Iuc si preannuncia come una vera e propria giungla di numeri e regolamenti per i cittadini. Ecco tutte le informazioni utili

Imu. Tari. Tasi. Leggasi Iuc. Una sigla unica ma la tassa è divisa in tre parti. I cittadini dovranno districarsi in una giungla di regolamenti in merito all'Imposta Unica Comunale. Come informa il Campidoglio, il regolamento per Roma è stato approvato lo scorso 29 luglio 2014. La nuova imposta, introdotta nella Legge di Stabilità 2014, unisce le tasse legate alla proprietà dell'abitazione (l'Imu), all'erogazione e fruizione di servizi comunali indivisibili come l'illuminazione (la Tasi) e infine la tassa destinata a finanziare la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti (la Tari - QUI TUTTE LE INFORMAZIONI). In una sola sigla: Iuc.

Per i primi due il regolamento per il Comune di Roma è contenuto nella delibera 47 del 2014. Come informa il Campidoglio sul suo sito, a breve, sulle pagine del Dipartimento Risorse Economiche di Roma Capitale sarà anche disponibile il programma di calcolo per IMU e TASI. Ogni Comune di Italia delibera un suo regolamento fatto di agevolazioni, detrazioni e aliquote diverse a seconda della casistica, in parziale autonomia potestativa.

In ogni caso, il regolamento della Tasi non può prescindere da quello adottato per la determinazione dell’IMU perché la somma dei due tributi, per lo stesso immobile, non può superare l’1,06%. Anche in questo caso, però, come per le addizionali comunali all’Irpef, i Comuni possono applicare uno 0,08% aggiuntivo portando così la tassazione all’1,14% (ma solo se in presenza di detrazioni).

Per quanto riguarda la Tari, la tariffa sui rifiuti, si rammenta che è disciplinata dall’apposito Regolamento e che il servizio è gestito dall’AMA spa.

SCADENZE
La prima scadenza legata alla nuova tassa riguarda la Tasi. Il versamento è stato prorogato al 16 ottobre.

Per quanto riguarda l'Imu invece si tratta di due rate: la prima con scadenza il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre.

La dichiarazione Iuc invece va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali delle aree assoggettate al tributo. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi. Eventuali modifiche vanno comunicate.

"Una delle novità della Tasi sta nel fatto che anche chi è in affitto è chiamato alla cassa" fa notare Laura Del Santo, dottore Commercialista a Roma. La quota che tocca all’affittuario va dal 10% al massimo del 30%, che il regolamento comunale dovrà definire. A differenza della Tari che sarà determinata e inviata ai contribuenti direttamente dall’AMA, l’IMU e la Tasi sono imposte in autoliquidazione e quindi i contribuenti dovranno andare a studiarsi con attenzione il regolamento comunale.

Il calcolo della base imponibile su cui applicare la Tasi è uguale a quello dell’IMU. Si parte dalla rendita catastale rivalutata del 5% e il risultato va moltiplicato per un  coefficiente che varia a seconda della tipologia dell’immobile (per le abitazioni è 160).

IMU

ALIQUOTE IMU

Ecco le aliquote applicate in sede di acconto così come riportate sul sito del Comune di Roma. La base imponibile dell'imposta municipale propria è il valore degli immobili tra cui anche la rendita catastale.

5 per mille

per le abitazioni principali e relative pertinenze classificate come A1, A8 e A9 con una detrazione pari a euro 200 annui

6,8 per mille

per gli alloggi regolarmente assegnati dall'Ater con una detrazione pari a euro 200 annui;

7,6 per mille

- per le unità immobiliari non produttive di reddito fondiario, appartenenti alle categorie C1, C3, D8, utilizzate direttamente dal soggetto passivo dell’IMU per lo svolgimento della propria attività lavorativa o istituzionale, limitatamente ad una sola unità immobiliare per ciascun soggetto passivo. Entro il 30 marzo dell'anno successivo all'applicazione dell'aliquota va presentata la relativa comunicazione utilizzando l'apposito modello;

-per i teatri e le sale cinematografiche;

-per le unità immobiliari possedute e direttamente utilizzate dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS). Entro il 30 marzo dell'anno successivo all'applicazione dell'aliquota va presentata la relativa comunicazione utilizzando l’apposito modello.

Da quest’anno inoltre si applica l'aliquota agevolata del 7,6 per mille anche per:

- le unità immobiliari inserite nell’Albo dei “Negozi Storici” e nell’albo dei “Negozi Storici di Eccellenza” di Roma Capitale;
- le unità immobiliari adibite a punti vendita esclusivi di quotidiani e periodici di cui al Decreto Legislativo 24 aprile 2001,n. 170. In questo caso è necessario, entro il 30 marzo dell’anno successivo all’applicazione dell’aliquota, presentare la relativa comunicazione utilizzando l’apposito modello. Poiché la nuova agevolazione decorre dal 1 gennaio 2014 a saldo l’imposta andrà ricalcolata a conguaglio di quanto versato in acconto.

10,6 per mille

- per tutti gli altri immobili.

TIPOLOGIE DI IMMOBILI CHE NON VERSANO L'IMU

- abitazioni principali e relative pertinenze non classificate come A1, A8 e A9;
- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali (Decreto Interministeriale n.146 del 22/4/2008);
- la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- l’ unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
l’unità immobiliare e relative pertinenze concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori-figli) che la utilizzano come abitazione principale, a condizione che il comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000,00 Euro annui. (Per requisiti e condizioni vedi nota in fondo)

DEFINIZIONE DI ABITAZIONE PRINCIPALE

L'abitazione principale è l'immobile nel quale il soggetto e la famiglia dimorano abitualmente. È considerata abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. L'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, prevedendo che l’agevolazione operi o limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di Euro 500,00 oppure nel solo caso in cui il comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000,00 Euro annui.

DETRAZIONI

Per le abitazioni principali classificate A/1, A/8, e A/9 si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'immobile è abitazione principale per più soggetti, la detrazione spetta a ciascuno in maniera proporzionale. Tale detrazione si applica anche le case popolari regolarmente assegnate.

MODALITA' DI PAGAMENTO E CODICI DI TRIBUTO

Il pagamento dell'Imu può essere effettuato attraverso il modello F24 utilizzando i seguenti codici:

- Per le abitazioni principali (A/1, A/8, A/9) 3912 (Codice Roma Capitale);

- Per i terreni 3914 (Codice Roma Capitale);

- Aree fabbricabili 3916 (Codice Roma Capitale);

- Immobili Categoria D 3930 (Codice Roma Capitale) 3925 (Stato).
In caso di D8 (solo per le autorimesse pubbliche) agevolate l’importo va versato esclusivamente allo Stato utilizzando il codice tributo 3925;

- Altri fabbricati 3918 (Codice Roma Capitale);

Il codice Comune per Roma è H501

TASI

Ecco le aliquote applicate per la tassa sui servizi indivisibili, Tasi, riportate sul sito di Roma Capitale.

2,5 per mille

per le abitazioni principali e relative pertinenze con l'eccezione degli immobili accatastati come A1, A8, A9.

La stessa aliquota si applica anche per le seguenti fattispecie:

- Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- I fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali (Decreto Interministeriale n.146 del 22/4/2008);
- Alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- A un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- L’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- L’unità immobiliare e relative pertinenze concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori-figli) che la utilizzano come abitazione principale, a condizione che il comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000,00 Euro annui. (Per requisiti e condizioni vedi nota in fondo)

DETRAZIONI TASI PER GLI IMMOBILI SOPRAINDICATI

Alle unità immobiliari sopra indicate si applicano le seguenti detrazioni dell'imposta dovuta rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae la destinazione ad abitazione principale
- 110,00 Euro agli immobili con rendita iscritta in catasto, vigente al 1° gennaio, fino a 450,00 Euro;
- 60,00 Euro agli immobili con rendita iscritta in catasto, vigente al 1° gennaio, fra 451,00 Euro e 650,00 Euro;
- 30,00 Euro agli immobili con rendita iscritta in catasto, vigente al 1° gennaio,
fra 651,00 Euro e 1.500,00 Euro.

ALTRE ALIQUOTE TASI

1,0 per mille

per le abitazioni principali e relative pertinenze classificate A1, A8 e A9;

• 1,0 per mille

per i fabbricati rurali ad uso strumentale;

• 0,8 per mille

per tutti gli altri immobili.

Nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata (per un periodo superiore ai 6 mesi nel corso dello stesso anno solare) da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, il valore del 20% del tributo TASI è dovuto dall’occupante.

MODALITA' DI PAGAMENTO E CODICI DI TRIBUTO

Il pagamento della TASI può essere effettuato attraverso il modello F24 utilizzando i seguenti codici:

- 3958 per le abitazioni principali e relative pertinenze
- 3961 per altri fabbricati (comprese le seconde case)
- 3959 per fabbricati rurali ad uso strumentale
- 3960 per le aree fabbricabili

Il codice Comune per Roma è H501

COMODATO D’USO A PARENTI IN LINEA RETTA ENTRO IL PRIMO GRADO

Come viene spiegato sul sito di Roma Capitale, l’equiparazione all’abitazione principale sia per l’IMU che per la TASI dell’unità immobiliare e relative pertinenze concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori-figli) che la utilizzano come abitazione principale, opera a condizione che il comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000,00 Euro annui. L’equiparazione opera limitatamente ad una sola unità immobiliare.

In questo caso, il soggetto passivo deve presentare un’apposita dichiarazione, unica per IMU e TASI, da inviare una sola volta e valida fino al permanere delle condizioni entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di applicazione dell’aliquota.

Alla dichiarazione vanno allegati copia del contratto di comodato registrato presso l’Agenzia delle Entrate e l’attestazione ISEE del comodatario. L’agevolazione decorre dalla data certa del contratto di comodato registrato e fino al permanere delle condizioni.

Si parla di

In Evidenza

Potrebbe interessarti

Iuc, l'Imposta Unica comunale che unisce Imu, Tari e Tasi: i dettagli e le scadenze

RomaToday è in caricamento