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Cronaca

Tumore non diagnosticato: Asl Roma 6 condannata a maxi risarcimento

Il Tribunale civile di Velletri ha riconosciuto in primo grado un risarcimento di 660 mila euro ai familiari di un uomo morto nel 2009 a 61 anni per un tumore al polmone non diagnosticato

Il Tribunale civile di Velletri ha condannato, in primo grado, la Asl Roma 6 e riconosciuto un risarcimento di 660mila euro ai familiari di un uomo morto nel 2009 a 61 anni per un tumore al polmone non diagnosticato oltre tre anni prima. Ne dà notizia l'avvocato Fabio Gaudino, che ha rappresentato i familiari della vittima.

Il Giudice Renato Buzi ha accertato il nesso di causalità tra "l'inesatto adempimento" e la morte di paziente riconoscendo ai di lui familiari assistiti dall'Avvocato Fabio Gaudino un risarcimento per il danno morale sofferto in conseguenza del lutto. Una causa durata quattro anni che dopo un'attenta istruttoria ha fatto giustizia.

Parliamo di una vicenda datata. È giugno 2005 quando il paziente si sottopone ad una tac di controllo presso gli ospedali riuniti di Anzio e Nettuno. Il responso è più che rassicurante: "Non alterazioni densitometriche a carico del parenchima polmonare".

E' il luglio del 2008 quando l'uomo, a seguito di una fuoriuscita di sangue dalla bocca, si sottopone nuovamente a tac. Questa volta la diagnosi è ferale. In prossimità del polmone destro è stata individuato un tumore molto esteso. Inutile è stato l'intervento chirurgico e la chemioterapia.

L'uomo è deceduto dopo pochi mesi tra l'affetto dei familiari. A seguito di una rilettura dell’esame tac del 2005 è emerso che il radiologo degli ospedali riuniti di Anzio e Nettuno, errando, non si è avveduto della sussistenza del tumore. Ciò ha ritardato il necessario ed improcrastinabile intervento chirurgico e farmacologico.

Secondo i medici legali interpellati dai familiari, l'uomo se fosse stato tempestivamente curato avrebbe avuto salva la vita. Purtroppo il ritardo terapeutico di tre anni è stato fatale. Alle stesse conclusioni è giunto il consulente medico legale nominato dal Tribunale.

L’Azienda sanitaria anche di fronte l’evidenza dell’esame strumentale ha sempre negato ogni addebito di responsabilità rifiutandosi di transigere la controversia ad importi inferiori rispetto a quelli riconosciuti dovuti dal Tribunale.

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