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Cronaca Civitavecchia

Civitavecchia, non denuncia sversamento di idrocarburi sul proprio terreno: multato

Il dirigente di una società si è reso responsabile della violazione di "omessa comunicazione agli enti locali e di omessa adozione delle misure di prevenzione e di sicurezza"

Non aveva denunciato, in tempo, lo sversamento di idrocarburi nel suo terreno. Così il dirigente di una società di Civitavecchia si è reso responsabile della violazione di "omessa comunicazione agli enti locali e di omessa adozione delle misure di prevenzione e di sicurezza, come invece prevede l'Art. 304 del d. lgs. 152 del 2006". 

OMESSA COMUNICAZIONE - Lo sversamento è accaduto qualche tempo fa a Civitavecchia ed è stato accertato dagli uomini del reparto operativo aeronavale della Guardia di Finanza. L'attività d'indagine, svolta dai militari della stazione navale ha permesso di accertare che lo sversamento è avvenuto molti giorni prima dell'intervento, e sebbene l'Arpa abbia constatato che ancora nessun danno ambientale è stato procurato.

Il dirigente della società si è però reso responsabile della violazione di omessa comunicazione agli enti locali e di omessa adozione delle misure di prevenzione e di sicurezza, come invece prevede l'Art. 304 del d. lgs. 152 del 2006. 

MINACCIA AMBIENTALE - La dichiarazione stessa, secondo quanto riportano i berretti verdi, è stata infatti presentata solo "in concomitanza dell'intervento e ovviamente i lavori di ripristino non erano ancora stati attivati".

L'articolo, che rientra tra le disposizioni tese alla prevenzione del danno ambientale e al ripristino dello stato dei luoghi, prevede che, quando un danno ambientale non "si è ancora verificato, ma esiste una minaccia imminente che si verifichi, il responsabile dell'evento potenzialmente lesivo deve adottare, entro le 24 ore successivee a proprie spese, tutte le necessarie misure di prevenzione e di messa in sicurezza dell'area". 

Civitavecchia, sversamento di idrocarburi

LA LEGGE - Questa attività di ripristino deve essere preceduta dalla comunicazione dell'evento all'ente locale competente in modo da concordare le misure da adottare. Se l'operatore non provvede alla comunicazione e quindi ai successivi lavori di ripristino, si applica una sanzione amministrativa che va da un minimo di 1000 ad un massimo di 3000 euro per ogni giorno di ritardo

Si tratta di uno dei primi casi, in regione, di applicazione dell'art. 304 d.lgs. 152 del 2006, introdotto proprio con la finalità di evitare il danno ambientale e quindi garantire in primis la tutela della salute del cittadino e non tanto o non solamente per la repressione degli illeciti e la condanna dei responsabili.
 

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