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Mercoledì, 24 Aprile 2024
Cronaca

Obbligo di catene anche nel Lazio dal 15 novembre: ecco tutte le informazioni

Anas ricorda che dal 15 novembre al 15 aprile è in vigore l'obbligo di catene a bordo o pneumatici invernali su alcuni tratti delle strade statali del Lazio maggiormente esposte al rischio di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio

Dal 15 novembre, scatterà l'obbligo del montaggio dei pneumatici invernali sulle auto e sui furgoni così come sancito dall'articolo 6 del Codice della Strada introdotto dalla legge numero 120 del 29 luglio 2010. 

I tratti interessati nel Lazio sono la strada statale 4 via Salaria, da Antrodoco (km 97,000) al confine regionale con le Marche (km 144,958) in provincia di Rieti e la strada statale 17 dell’Appennino Abruzzese ed Appulo Sannitico, dal Antrodoco (km 0,000 al  confine regionale con l’Abruzzo (km 12,250) in provincia di Rieti.

L'obbligo sarà segnalato su strada tramite apposita segnaletica verticale ed ha validità anche al di fuori dei periodi indicati, in caso di condizioni meteorologiche caratterizzate da precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio.

Va ricordato che l'applicazione di questa norma spetta agli enti che gestiscono le singole strade che impongono o meno questo obbligo attraverso un apposito segnale apposto nelle tratte interessate e comunque attraverso specifiche ordinanze. La circolazione senza pneumatici invernali M+S - o senza dotazioni alternative, come le catene portate a bordo - quando vige l'obbligo può essere punita con una sanzione pecuniaria che varia in base alla tipologia di strada.

Se l'infrazione viene commessa in un centro abitato è prevista una multa minima di 41 euro, mentre fuori da centri abitati si parte da un minimo di 84 euro. In autostrada si va da un minimo di 80 ad un massimo di 318 euro e la decurtazione di 3 punti dalla patente.

Se la sanzione pecuniaria viene pagata entro 5 giorni dall'accertamento si ha diritto ad una riduzione del 30%. L'aspetto più 'rischioso' per l'automobilista è però rappresentato dal fermo immediato del veicolo sprovvisto delle dotazioni invernali, in determinate situazioni climatiche, perché valutato pericoloso per la circolazione.

Va ribadito, comunque che l'articolo 122, comma 8, del Codice della Strada stabilisce l'equivalenza dei pneumatici invernali e delle catene, per cui per essere formalmente in regola dal 15 novembre è sufficiente avere a bordo una confezione con le catene della misura giusta per la gommatura dell'auto.

Sul piano della sicurezza è invece molto più conveniente montare pneumatici invernali M+S nei periodi indicati dalla legge, in quanto il comportamento dell'auto è ottimale in ogni condizione climatica e anche in caso di improvvise variazioni dell'aderenza (ghiaccio nelle zone d'ombra) o di precipitazioni inaspettate.

Altra soluzione, che sta rapidamente diffondendosi, è quella di montare un treno di pneumatici all season/quattro stagioni, una tipologia di M+S che offre prestazioni da invernali ma che funziona anche come 'estivi' e che può dunque essere utilizzata tutto l'anno. Le norme, è utile ricordarlo, non impongono di smontare dopo il 15 aprile gli invernali se non nel caso che quelli montati nella brutta stagione abbiano un codice velocità inferiore a quello dei pneumatici estivi omologati e indicati sul libretto.

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