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Cronaca Centro Storico / Via Vittorio Veneto

Dissequestrato il Cafe de Paris, non era ndrangheta: ora va restituito al proprietario

Lo storico locale di via Vittorio Veneto torna nella disponibilià di Vittorio Alvaro. La decisione della Corte di Cassazione di Reggio Calabria

Il Cafe de Paris deve tornare nella disponibilità di Vittorio Alvaro, ufficialmente aiuto cuoco, ritenuto a suo tempo, dalla Magistratura che sequestrò lo strorico locale di via Vittorio Veneto nel 2009, un esponente di spicco della cosca della ndrangheta degli Alvaro-Sinopoli. Oltre allo storico caffè della via della Dolce Vita, sono in totale 102 i beni sequestrati dalla Procura della Repubblica di Reggio Calabria che dovranno tornare nella disponibilità dei proprietari. Lo ha stabilito con una sentenza (N°35/19) lo scorso 10 maggio la Corte di Appello di Reggio Calabria, dopo che la misura di prevenzione del sequestro era stata confermata sia in Primo Grado che in Appello.

"La Corte d’Appello di Reggio Calabria sconfessa sè stessa e, adeguandosi al principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione con la decisione n. 09541/2018 del 2.03.2018 , ha riconosciuto l’insussistenza del cosiddetto. “sistema Alvaro” - spiega l'avvocato Gelsomina Cimino, legale della famiglia di Vittorio Alvaro assieme ad altri 4 avvocati. 

"Tutti ricorderanno il sequestro de “Il Cafè de Paris” eseguito nel 2009 con conseguente sottoposizione a misura di prevenzione patrimoniale di numerose aziende – si parlava di diversi milioni di euro – ritenuti nella disponibilità di Vincenzo Alvaro, fatto assurgere ad esponente di rango della omonima cosca ‘ndranghetista - spiega l'avvocato Cimino - .Sono stati necessari oltre dieci anni di processi e procedimenti con migliaia di euro di soldi pubblici spesi e sperperati in intercettazioni per arrivare infine ad affermare l’insussistenza della pericolosità sociale che avrebbe legittimato l’applicazione della misura ablatoria".

Una lunga disamina nella quale l'avvocato penale del Foro Romano spiega: "La Corte di Cassazione, richiamando i principi enunciati nella nota Sentenza a Sezioni Unite “Spinelli”, sentenziava sulla necessità che la pericolosità sociale, per porsi quale presupposto della confisca di prevenzione, sia caratterizzata anche da una “misura temporale” del suo ambito applicativo, cosicchè restano suscettibili di ablazione, soltanto i beni acquistati nell’arco temporale in cui si è manifestata la pericolosità sociale; né, specie con riferimento alla c.d. pericolosità qualificata, può farsi riferimento a presunzioni, essendo piuttosto necessario verificarne l’esistenza con riferimento ad elementi giustificativi acquisiti nel corso delle indagini".

"La Corte d’Appello di Reggio Calabria, chiamata a pronunciarsi in sede di rinvio, con la decisione n. 35/19 del 10.05.2019 ha quindi dovuto ammettere che tanto il Tribunale, quanto la stessa Corte in sede di gravame, avevano immotivatamente omesso di verificare se effettivamente il proposto Vincenzo Alvaro avesse mai ricoperto una carica di rilievo mafioso e il giudizio sulla sua pericolosità qualificata risulta(va) di fatto disancorato dalla individuazione di condotte sintomatiche: l’errore era tanto più grave se si considera che nel frattempo era intervenuta assoluzione anche dal delitto di associazione mafiosa".

"La Corte distrettuale va addirittura oltre - prosegue il legale difensore - e, prendendo in considerazione la condanna riportata da Alvaro in primo grado per la ritenuta intestazione fittizia aggravata (art. 7, Legge 203/1991: sentenza Tribunale Roma del 9.04.2014 tutt’ora oggetto di gravame) ha escluso, vuoi per la diversità temporale dei fatti oggetto di valutazione giurisdizionale, vuoi per la diversità ontologica dei fatti posti a fondamento della pronuncia, che una tale (successiva) condanna – peraltro ancora non passata in giudicato -  possa, in sede di applicazione della misura di prevenzione patrimoniale, costituire (ulteriore) presupposto per l’affermazione di una qualche pericolosità sociale in capo al proposto, sì da giustificare – come invece avrebbe voluto la Procura Generale – il mantenimento della confisca su tutti i beni ritenuti nella disponibilità del proposto".

"Ad Alvaro e a tutti i terzi interessati, la Corte d’Appello ha riconosciuto pertanto il diritto a vedersi restituire tutti i beni confiscati ma non ci si può esimere dal chiedersi chi risarcirà le famiglie per oltre dieci anni vissuti nell’angoscia di vedersi spogliare definitivamente dei beni accumulati in anni di lavoro; chi risarcirà le famiglie per quei beni che, sottoposti a misura di prevenzione, sono andati ormai definitivamente perduti come ad esempio il noto e storico Caffe de Paris di Roma, cosa ne sarebbe stato di quelle famiglie che se non tempestivamente tutelate dall’Avvocato Gelsomina Cimino, avrebbero subito anche lo sloggio dalle abitazioni che occupavano perché ritenute profitto illecito?". 

"La misura del sequestro preventivo finalizzato alla confisca, pur non avendo in nuce carattere sanzionatorio, finisce con l’incidere notevolmente sui diritti di proprietà e di iniziativa economica, costituzionalmente garantiti e dunque, senza pretendere che il ricorso alle misure di prevenzione sia sorretto dall’accertamento pieno “oltre ogni ragionevole dubbio”, occorrerà comunque (e qui non può non venire in mente la pronuncia della Corte Costituzionale dello scorso 27 febbraio (vds nostro commento del 28.02.2019) fare riferimento a circostanze di fatto, oggettive e controllabili, sufficienti a fondare ragionevolmente la situazione di abituale dedizione alla commissione di un delitto, ponendo l’accento, ad opera del Tribunale, chiamato ad applicare una misura di prevenzione, sia su delitti commessi abitualmente (e dunque in un significativo lasso temporale), sia dei profitti che siano stati effettivamente generati dalla commissione del delitto, tali da costituire, in una determinata epoca, l’unico reddito del soggetto, o quantomeno una componente significativa di tale reddito".
 

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