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Avvocato del Cittadino

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A cura di Emanuela Astolfi

Separazione o divorzio: le spese straordinarie del minore vanno sempre concordate?

Me lo chiedono almeno 5 volte in un giorno di consulenze allo Sportello Famiglia di Avvocato del Cittadino: ma le spese straordinarie vanno sempre concordate? Cominciamo col dire che, in generale, le  spese straordinarie devono essere previamente concordate dai genitori,  a meno che non siano  urgenti o comunque necessarie, come le spese mediche e quelle scolastiche

In particolare, ciò che crea maggiori conflitti tra i coniugi - almeno sulla base della mia esperienza - sono proprio le spese relative alla scuola. Recentemente ho ricevuto un marito infuriato con la ex moglie che aveva iscritto il loro figlio ad un asilo privato e pretendeva da lui il rimborso del 50% della spesa: “Possibile che debba dargli i soldi per la retta quando lei neanche mi ha interpellato?”

Ebbene si. Non è stato facile fargli digerire che doveva contribuire alla spesa, anche alla luce delle recenti sentenze: il Giudice di Pace di Taranto, (sentenza n. 1166/16) – ripercorrendo il solco già tracciato dalla giurisprudenza – ha infatti dato ragione ad una madre che ha iscritto il figlio ad un asilo privato, senza prima confrontarsi con il padre, ed ha poi richiesto all’altro genitore di contribuire alla spesa da lei anticipata.

IL PERCHE’ DELLA DECISIONE : le spese straordinarie, quando sono necessarie nell’interesse primario del figlio, non necessitano di essere concordate in anticipo tra i coniugi: il genitore collocatario (ossia quello presso cui vivono i figli), può autonomamente decidere di iscrivere il figlio all’asilo privato e poi chiedere all’altro il pagamento della sua quota.

LA GIURISPRUDENZA: La sentenza del Giudice di Pace richiama il precedente stabilito dalla Corte di Cassazione, sezione VI civile – Ordinanza 30 luglio 2015 n. 16175, dove è precisato che anche se non è stato previamente consultato, il coniuge è tenuto a contribuire alle “spese straordinarie” effettuate nell’interesse dei figli se utili e proporzionate rispetto al tenore di vita. Secondo la Suprema Corte, dunque NON è configurabile a carico del coniuge affidatario o collocatario un obbligo di informazione e di concertazione preventiva con l’altro, in ordine alla determinazione delle spese straordinarie, compatibili con i mezzi economici di cui i genitori dispongono trattandosi di decisione ‘di maggiore interesse’ per il figlio, e sussiste, perciò, a carico del coniuge non affidatario un obbligo di rimborso qualora non abbia tempestivamente addotto validi motivi di dissenso.

Per dubbi, informazioni, consulenze, potete rivolgervi ad Avvocato del Cittadino, chiamando allo 06.45433408 e fissando un appuntamento con lo Sportello Famiglia

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