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Avvocato del Cittadino

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A cura di Emanuela Astolfi

Revoca dell’amministratore di condominio, ecco come si fa

Molti utenti che si rivolgono allo sportello condominio di Avvocato del Cittadino, chiedono informazioni circa la revoca dell’amministratore. Come si fa?

Partiamo dal codice civile: è infatti  l’art 1129 c.c. a disciplinare la revoca dell’amministratore, che può avvenire in questi modi:

1.  IN ASSEMBLEA - la revoca dell'amministratore può essere deliberata dall'assemblea: i condomini possono sempre decidere di revocare l'amministratore nominato, anche a prescindere dalla sussistenza di una giusta causa o di un giustificato motivo. In tal caso la revoca va indicata nell'ordine del giorno come anche la nomina del nuovo amministratore 


2. GIUDIZIALMENTE -  la revoca dell'amministratore, su ricorso di ciascun condominio, può essere richiesta anche attraverso un giudizio. In questo caso, è essenziale che si siano verificate una delle seguenti condizioni:
- l'amministratore non abbia informato il condominio circa le citazioni o i provvedimenti dell'autorità amministrativa notificatigli e che riguardino questioni che esorbitano dalle sue attribuzioni (art. 1131 c.c.);
- l'amministratore non abbia reso il conto della sua gestione;
- l'amministratore abbia commesso gravi irregolarità.
Il comma 12 dell'articolo 1129 del codice civile considera espressamente gravi irregolarità:
1)    l'omessa convocazione dell'assemblea per l'approvazione del rendiconto condominiale, il ripetuto rifiuto di convocare l'assemblea per la revoca e per la nomina del nuovo amministratore o negli altri casi previsti dalla legge;
2) la mancata esecuzione di provvedimenti giudiziari e amministrativi, nonché di deliberazioni dell'assemblea;
3) la mancata apertura ed utilizzazione del conto corrente bancario o postale intestato al condominio;
4) la gestione secondo modalità che possono generare possibilità di confusione tra il patrimonio del condominio e il patrimonio personale dell'amministratore o di altri condomini;
5) l'aver acconsentito, per un credito insoddisfatto, alla cancellazione delle formalità eseguite nei registri immobiliari a tutela dei diritti del condominio;
6) qualora sia stata promossa azione giudiziaria per la riscossione delle somme dovute al condominio l'aver omesso di curare diligentemente l'azione e la conseguente esecuzione coattiva qualora sia stata promossa azione giudiziaria per la riscossione delle somme dovute al condominio;
7) l'inottemperanza agli obblighi di cui all'art. 1130, n. 6), 7) e 9) (tenuta dei registri di anagrafe condominiale, registro dei verbali delle assemblee, registro di nomina e revoca dell'amministratore e registro di contabilità);
8) l'omessa, incompleta o inesatta comunicazione dei dati di cui al secondo comma dell'articolo 1129 (informazioni scritte da fornire in caso di accettazione della nomina). 
Gravi irregolarità possono essere anche di natura fiscale. 

L'amministratore revocato dall'autorità giudiziaria non può essere nuovamente nominato dall'assemblea (art. 1129, comma 13, c.c.).

Per una consulenza con i professionisti che gestiscono il nostro sportello condominio, è possibile chiamare allo 06.45433408 e fissare un appuntamento o contattarci qui

Revoca dell’amministratore di condominio, ecco come si fa

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