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Avvocato del Cittadino

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A cura di Emanuela Astolfi

Quando si può dire stop al mantenimento per il figlio fannullone?

Brutte notizie per i figli fannulloni che si iscrivono all’università per evitare di trovare lavoro e vivere comodamente a spese di mamma e papà: se i genitori sono separati o divorziati, si rischia di perdere il mantenimento.

Allo Sportello Famiglia di Avvocato del Cittadino mi capita sempre più spesso di ricevere papà sconfortati che mi chiedono: “ma è normale che io debba ancora pagare il mantenimento per mio figlio che ha 30 anni ed è ancora a metà del corso universitario?” Ed è per me una bella soddisfazione rispondere – soprattutto a quei genitori che lavorano anche 10 ore al giorno per far quadrare i conti a fine mese (!) – “NO, non è affatto normale”.  Anzi, secondo infatti la recente giurisprudenza ““il dovere di mantenimento del figlio maggiorenne cessa ove il genitore onerato dia prova che il figlio abbia raggiunto l’autosufficienza economica pure quando il genitore provi che il figlio, pur posto nelle condizioni di addivenire ad una autonomia economica, non ne abbia tratto profitto, sottraendosi volontariamente allo svolgimento di una attività lavorativa adeguata e corrispondente alla professionalità acquisita” (tra le altre Cass. n. 407/2007; n 8954/2010, n. 1858/15).

In sostanza, il figlio che non sostiene esami o che ne sostiene pochissimi, pur avendo ricevuto dai genitori la possibilità di frequentare l’università, rischia di perdere il mantenimento, non avendo saputo “trarre profitto” dall’opportunità di studiare.

E’ importante considerare che non è una questione di età ma di risultati ottenuti: quindi, se il figlio 30enne frequenta un master, l’università o comunque un ciclo di studi con regolarità e profitto, è ovvio che va mantenuto. E’ l’inoperosità a fare la differenza. Va infatti considerato che “l’obbligo dei genitori di concorrere tra loro al mantenimento dei figli secondo le regole dell’art. 148 c.c. non cessa, ipso facto, con il raggiungimento della maggiore età da parte di questi ultimi, ma perdura, immutato, finché il genitore interessato alla declaratoria della cessazione dell’obbligo stesso non dia la prova che il figlio ha raggiunto l’indipendenza economica, ovvero che il mancato svolgimento di un’attività economica dipende da un atteggiamento di inerzia ovvero di rifiuto ingiustificato dello stesso, il cui accertamento non può che ispirarsi a criteri di relatività, in quanto necessariamente ancorato alle aspirazioni, al percorso scolastico, universitario e post – universitario del soggetto ed alla situazione attuale del mercato del lavoro, con specifico riguardo al settore nel quale il soggetto abbia indirizzato la propria formazione e la propria specializzazione”(Cassazione n. 1798/2014)

Per consulenze in materia di diritto di famiglia, potete rivolgervi ad Avvocato del Cittadino attraverso il sito www.avvocatodelcittadino.com o chiamando allo 06.45433408

Quando si può dire stop al mantenimento per il figlio fannullone?

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