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Giovedì, 25 Aprile 2024
Avvocato del Cittadino

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A cura di Emanuela Astolfi

Lavoro: quando presentare le dimissioni per giusta causa?

Mancato pagamento della retribuzione, comportamenti ingiuriosi, discriminatori e offensivi, molestie sessuali, trasferimento oltre i 50 km, esaurimento delle mansioni e ancora richiesta di comportamenti illeciti: sono questi i motivi che possono portare il lavoratore dipendente a presentare le dimissioni per giusta causa.

Allo Sportello Lavoro di Avvocato del Cittadino è principalmente il primo motivo, il mancato pagamento dello stipendio, a generare la maggior richiesta di consulenza e tutela. Ed abbiamo spiacevolmente constato che sono soprattutto i giovani e i giovanissimi (specialmente i giovani tra i 18 ed i 35 anni) a subire il problema e a decidere di presentare le dimissioni senza preavviso (o per giusta causa). Ma vediamo nel dettaglio come si rassegnano e cosa implicano.

Innanzitutto va considerato che le dimissioni per giusta causa determinano un recesso immediato dal rapporto di lavoro ed il dipendente ha diritto al pagamento anche dei giorni di preavviso che non ha lavorato (indennità sostitutiva di preavviso).

Ricordate che e’ fondamentale invocare la giusta causa di dimissioni contestualmente alla comunicazione del recesso, con la conseguente immediata interruzione dell’attività lavorativa (Cass. 2.7.2014, n. 15079).

COME SI PRESENTANO LE DIMISSIONI - Se precedentemente presentare le dimissioni voleva dire semplicemente notificare - con raccomandata a/r o a mano - una comunicazione al datore di lavoro, oggi le cose sono un po’ più complesse.

Per contrastare le il fenomeno delle dimissioni in bianco -  per cui il datore di lavoro imponeva la sottoscrizione delle dimissioni al lavoratore o al momento dell’assunzione (per poi usarle come forma di ricatto) o, successivamente, per eventuali passaggi dei lavoratori da una società all’altra (evitando il licenziamento e la riassunzione del soggetto) - si è introdotto un procedimento più rigido

A partire dal 12 marzo 2016, in attuazione dell’art. 26 del D.Lgs. n. 151/2015, il Ministero del Lavoro ha emanato con decreto le regole tecniche per rendere effettiva la procedura di recesso dal rapporto di lavoro, stabilendo che le dimissioni debbono essere presentate solo ed esclusivamente per via telematica

Il lavoratore è quindi tenuto ad utilizzare per la comunicazione di recesso un modulo appositamente messo a disposizione sul sito internet del Ministero (www.lavoro.gov.it).

GIUSTA CAUSA, SE NON E’ PRESENTE NEL MODULO ON LINE à Allo Sportello Lavoro della nostra Associazione è stato segnalato che  il modulo per presentare le dimissioni messo a disposizione dal Ministero non  riporta la dicitura “per giusta causa”. E’ perciò fondamentale, per essere maggiormente tutelati, notificare al datore di lavoro anche una classica lettera che specifichi LA GIUSTA CAUSA del recesso (oltre alla comunicazione telematica)


COME COMPILARE IL MODULO ON LINE – Il modulo on line può essere compilato:

Dal lavoratore, dopo aver richiesto e ottenuto un apposito PIN dall’i.N.P.S;
Attraverso l’aiuto di un patronato, una organizzazione sindacale o enti abilitati
Vi ricordo che il lavoratore ha sempre la possibilità di revocare le dimissioni o la risoluzione consensuale entro 7 giorni successivi alla comunicazione.

Vi consiglio sempre, prima di procedere alla presentazione delle dimissioni, di consultare un legale di vostra fiducia: se avete bisogno dell’aiuto dello Sportello Lavoro dell’associazione Avvocato del Cittadino (www.avvocatodelcittadino.com), potete chiamare il numero 06.45433408 e fissare un appuntamento.

Lavoro: quando presentare le dimissioni per giusta causa?

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