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Venerdì, 19 Aprile 2024
Avvocato del Cittadino

Avvocato del Cittadino

A cura di Emanuela Astolfi

Il datore di lavoro può controllarmi la mail e l'accesso a Facebook?

Chi non viene a chiedercelo allo Sportello Lavoro di Avvocato del Cittadino, ce lo scrive: il mio capo mi controlla il computer, la mail e Facebook, lo può fare?

Ebbene si: è possibile per il datore di lavoro sbirciare la mail aziendale del dipendente (quindi non quella personale ma quella creata sul server di posta dell'ente per cui si lavora) e verificare che questa non venga utilizzata per  “fini personali”. Attenzione però: deve esserci proporzionalità nell’accertamento, ossia deve sussistere un motivo specifico e ragionevole che giustifichi il controllo.

A stabilirlo è la nota sentenza n. 61496/08 della Corte europea dei diritti umani di Strasburgo, che qualche mese fa è rimbalzata su tutte le principali testate giornalistiche italiane. La Corte ha dichiarato che “non è irragionevole che un datore di lavoro voglia verificare che i dipendenti portino a termine i propri incarichi durante l’orario di lavoro”.  Un eventuale uso smodato dell’utilizzo della e-mail aziendale per scopi personali può portare al licenziamento.

Ma c’è un altro aspetto che preoccupa molti utenti che si rivolgono ad Avvocato del Cittadino, ed è Facebook. Sul lavoro si possono controllare anche i social network: la Corte di Cassazione, con sentenza n. 10955/2015 ha dichiarato legittimo il licenziamento per giusta causa di un dipendente che, per molto tempo, in ufficio, chattava su Facebook. Ad incastrarlo è stato appunto il datore di lavoro che, con un finto profilo, monitorava la presenza del dipendente sulla chat del social network. Per la Cassazione, anche se l’art 4 dello Statuto dei lavoratori (legge 300/1970) vieta le apparecchiature di controllo a distanza del lavoratore e subordina ad accordo con le r.s.a. o a specifiche disposizioni dell’Ispettorato del Lavoro l’installazione di apparecchiature ispettive, “ove il controllo sia diretto non già a verificare l’esatto adempimento delle obbligazioni direttamente scaturenti dal rapporto di lavoro, ma a tutelare beni del patrimonio aziendale ovvero ad impedire la perpetrazione di comportamenti illeciti, si è fuori dallo schema normativo dell’art. 41. n. 300/1970”.

Allo stesso tempo, nella stessa sentenza, la Suprema Corte ha precisato che “il potere di controllo del datore di lavoro deve dunque trovare un contemperamento nel diritto alla riservatezza del dipendente, ed anche l’esigenza, pur meritevole di tutela, del datore di lavoro di evitare condotte illecite da parte dei dipendenti non può assumere portata tale da giustificare un sostanziale annullamento di ogni forma di garanzia della dignità e riservatezza del lavoratore”.

Durante l’orario di lavoro fate dunque attenzione: l’ utilizzo di beni aziendali per fini personali è un comportamento illecito…e, se vi va bene, potreste ricevere una lettera di contestazione disciplinare Ma se vi va male, potreste addirittura essere licenziati.

Il datore di lavoro può controllarmi la mail e l'accesso a Facebook?

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