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Venerdì, 19 Aprile 2024
Avvocato del Cittadino

Avvocato del Cittadino

A cura di Emanuela Astolfi

Dimissioni per giusta causa e indennità di disoccupazione

Per ottenere l’indennità di disoccupazione è necessario che la perdita del lavoro sia involontaria. Questo lo chiarisco perché sempre più persone ci chiedono: “come accedo alla Naspi se ho problemi sul lavoro?”.

Allora, innanzitutto consiglio a chi ha gravi problemi sul posto di lavoro di rivolgersi o al nostro Sportello Lavoro, attivo due volte a settimana,  o ad un avvocato o un’associazione di fiducia per capire bene quali sono i giusti passi da compiere. Poi, seguite questi 4 punti per capire se la prestazione vi spetta o no:

I.        L’INDENNITA’ DI DISOCCUPAZIONE SPETTA A CHI SI DIMETTE PER GIUSTA CAUSA: – Come si legge sul sito dell’Inps “ In relazione all’ipotesi di dimissioni per giusta causa l'Inps - Circolare n. 97/2003 – sì è conformata all’orientamento espresso dalla Corte Costituzionale nella sentenza 269/2002. Con tale pronuncia la Corte Costituzionale ha affermato il principio secondo cui sussiste l'ipotesi di dimissioni "per giusta causa" allorché le dimissioni non siano riconducibili alla libera scelta del lavoratore, ma siano indotte da comportamenti altrui, idonei ad integrare la condizione di improseguibilità del rapporto di lavoro”
II.      COME PRESENTARE LE DIMISSIONI PER GIUSTA CAUSA – a partire da 2016 le dimissioni debbono essere presentate solo ed esclusivamente on line (potete farlo anche presso il sindacato convenzionato con Avvocato del Cittadino). Noi di Avvocato del Cittadino consigliamo sempre ai nostri soci, per essere maggiormente tutelati, di notificare al datore di lavoro anche una classica lettera che specifichi LA GIUSTA CAUSA del recesso, oltre alla comunicazione telematica. Puoi scaricare anche qui la lettera da inviare al datore di lavoro
III.    I MOTIVI DELLA GIUSTA CAUSA:  mancato pagamento della retribuzione, molestie sessuali sul posto di lavoro, demansionamento, mobbing, comportamenti ingiuriosi del datore di lavoro, notevoli variazioni delle condizioni di lavoro a seguito di cessione dell'azienda, spostamento ingiustificato del lavoratore.
IV.   DISOCCUPAZIONE, QUANDO NON PUO’ ESSERE RICONOSCITA E QUALI SONO LE ECCEZIONI: Dal sito dell’Inps “L'indennità non spetta nelle ipotesi in cui il rapporto di lavoro sia cessato a seguito di dimissioni o risoluzione consensuale, salvo i casi di seguito specificati:
dimissioni: il lavoratore ha diritto all'indennità nelle ipotesi di dimissioni durante il periodo tutelato di maternità – da 300 giorni prima della data presunta del parto fino al compimento del primo anno di vita del figlio - ovvero di dimissioni per giusta causa.
risoluzione consensuale: non impedisce il riconoscimento della prestazione:
se intervenuta nell'ambito della procedura conciliativa presso la Direzione Territoriale del Lavoro, secondo le modalità previste all'art. 7 della legge n. 604 del 1966, come sostituito dall'art. 1, comma 40 della legge di riforma del mercato del lavoro (Legge 28 giugno 2012 n.92);
nell’ipotesi di licenziamento con accettazione dell’offerta di conciliazione di cui all’art.6, comma 1, del decreto legislativo n.23 del 2015, proposta dal datore di lavoro entro i termini di impugnazione stragiudiziale del licenziamento (sessanta giorni dalla comunicazione in forma scritta del licenziamento, ex art. 6 della legge n.604 del 1966);
qualora intervenga a seguito del rifiuto del lavoratore al proprio trasferimento ad altra sede della stessa azienda distante oltre 50 km dalla residenza del lavoratore e/o mediamente raggiungibile in 80 minuti o oltre con i mezzi di trasporto pubblici”.

Dimissioni per giusta causa e indennità di disoccupazione

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