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Venerdì, 19 Aprile 2024
Avvocato del Cittadino

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A cura di Emanuela Astolfi

Divorzio, nuova convivenza…e addio mantenimento?

Già altre volte, in questo blog, abbiamo analizzato alcuni aspetti dell’assegno di mantenimento: tale somma è necessaria a tutelare il coniuge (ed i figli, anche se in questo post ci concentriamo solo sulla figura dei consorti) economicamente più debole e a garantirgli la prosecuzione di quei doveri assistenziali e solidaristici nascenti dal matrimonio attraverso il ristabilimento delle condizioni economiche e del tenore di vita condotto dalla coppia prima della fine del rapporto coniugale. Il mantenimento , a differenza del diritto agli alimenti (art. 433 c.c.), non è volto a somministrare all’altro il necessario per vivere ma ad assicurargli un tenore di vita proporzionato alla propria condizione economica.

Va subito detto che l’assegno di mantenimento non è immutabile: in determinati casi può essere revocato o modificato. Ad Avvocato del Cittadino, quotidianamente, riceviamo richieste di consulenza in tal senso. In questo post ci concentriamo sui casi in cui, la creazione di una nuova famiglia da parte del coniuge beneficiario dell’assegno di mantenimento porta alla revoca dello stesso (Attenzione: parliamo di coniuge, non di mantenimento dei figli).

E' vero che UNA NUOVA RELAZIONE SENTIMENTALE PUO' FAR PERDERE IL MANTENIMENTO? – Partiamo da un presupposto: se il coniuge divorziato si risposa, i doveri dell’ex coniuge si trasferiscono sul nuovo marito/moglie e quindi la funzione assistenziale dell’assegno divorzile viene meno.

Ma COSA SUCCEDE IN CASO DI CONVIVENZA? Anche una “famiglia di fatto” può portare alla “cancellazione” dell’assegno di mantenimento per il coniuge beneficiario?

Chiariamo innanzitutto cos’è la famiglia di fatto: la Cassazione (sent. N. 6855/15) stabilisce che ove la “convivenza assuma dunque i connotati di stabilità e continuità, e i conviventi elaborino un progetto ed un modello di vita in comune (analogo a quello che di regola caratterizza la famiglia fondata sul matrimonio”possiamo parlare di nuova famiglia.

Precisato dunque l’ambito in cui ci stiamo muovendo, ossia quello della convivenza stabile, secondo il costume matrimoniale, andiamo alla risposta: SI, anche in questo caso, l’assegno di mantenimento può essere cancellato. Secondo la Cassazione “il parametro dell’adeguatezza dei mezzi rispetto al tenore di vita goduto durante la convivenza matrimoniale da uno dei partner, non può che venir meno di fronte all’esistenza di una vera e propria famiglia, ancorché di fatto. Si rescinde così ogni connessione con il tenore ed il modello di vita caratterizzanti la pregressa fase di convivenza matrimoniale e, con ciò, ogni presupposto per la riconoscibilità di un assegno divorzile, fondato sulla conservazione di esso, pur dovendosi ribadire che non vi è né identità, né analogia tra il nuovo matrimonio del coniuge divorziato, che fa automaticamente cessare il suo diritto all’assegno, e la fattispecie in esame che necessita di un accertamento e di una pronuncia giurisdizionale” (Cassaz. Sez I, sent. N. 6855/15).

In sostanza, la recente giurisprudenza ci dice che, come è vero che il divorzio impone al coniuge “economicamente più forte” l’onere di provvedere al mantenimento dell’ex consorte, privo di un’adeguata capacità di reddito, così, quando quest’ultimo si rimette in gioco con un altro partner, accettando la possibilità di un nuovo nucleo familiare,  deve anche accogliere le conseguenze di poter perdere il mantenimento.

SE E’ IL CONIUGE OBBLIGATO A VERSARE IL MANTENIMENTO A COSTITUIRE UN’ALTRA FAMIGLIA, COSA SUCCEDE? – In questo caso, di per sé, il coniuge obbligato non è esonerato dalla corresponsione del mantenimento all’ex consorte.

Tuttavia, l’importo dell’assegno potrebbe essere abbassato, considerata la modifica delle condizioni economiche del coniuge obbligato

Divorzio, nuova convivenza…e addio mantenimento?

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