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Mercoledì, 24 Aprile 2024
Avvocato del Cittadino

Avvocato del Cittadino

A cura di Emanuela Astolfi

Divorzio breve, come si fa?

Allo Sportello Famiglia di Avvocato del Cittadino è ridondante questa domanda: cos’è questo divorzio breve? Si può davvero lasciarsi in pochi mesi?

Ebbene si: il matrimonio, le sue crisi, i litigi e l’insopportabilità della convivenza possono ora essere oggetto di negoziazione assistita, ossia di un accordo, di una risoluzione della lite concordata in modo “amichevole” – come previsto dal D.L. 132/2014 convertito in legge con modifiche il 10 novembre 2014 dalla legge n. 162– che andrà poi trascritto nel Comune dove i coniugi si sono sposati.

La procedura è velocissima e genera meno stress per la coppia in crisi: non ci sono udienze ma solo incontri con i professionisti scelti dalle parti per trovare accordi e sottoscriverli.

Prima di iniziare a vedere nel dettaglio cos’è e come si fa la negoziazione assistita, va detto che è possibile procedere con separazione e divorzio in Comune anche senza l’intervento di avvocati se NON si hanno figli minorenni o maggiorenni incapaci o portatori di handicap: in questo caso è necessario compilare la domanda scaricabile dal sito del Comune nel quale il matrimonio è stato celebrato, allegare la documentazione richiesta, fissare l’incontro con l’ufficiale di stato civile ed avere le idee chiare su quelle che sono le condizioni. Una consulenza con un legale, prima di procedere alla separazione-divorzio “fai da te”, anche attraverso un’associazione di vostra fiducia, ve la consiglio sempre: le condizioni che stabilite vincoleranno la vostra vita futura, perciò sempre meglio conoscere a fondo i propri diritti.

E’ invece obbligatoria l’assistenza di almeno un avvocato per parte se si vuole intraprendere la procedura in Comune e si  hanno figli minori o maggiorenni incapaci o portatori di handicap. Ecco le fasi necessarie per arrivare alla stipula di una  negoziazione assistita:

Il vostro avvocato invierà un invito al coniuge – l’avvocato di vostra fiducia vi informerà della possibilità di poter ricorrere alla negoziazione assistita per il divorzio o la separazione o per una modifica delle condizioni. A questo punto, se constaterà che è vostra intenzione cercare un accordo con il consorte attraverso la “nuova procedura”, invierà una lettera all’altro coniuge invitandolo a stipulare, con un legale di sua fiducia, una convenzione di negoziazione assistita. Nel caso il cui vostro marito/moglie declinasse l’invito o non rispondesse entro 30 giorni dalla ricezione della lettera, la negoziazione assistita per la questione familiare non potrà più essere utilizzata. Nella lettera di invito, così come negli incontri propedeutici alla stipula della convenzione della negoziazione assistita, i legali di parte vi informeranno della possibilità di ricorrere alla mediazione familiare per risolvere la crisi coniugale.

Sottoscrizione della convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati – la convenzione consiste in un accordo, tramite il quale i coniugi, convengono “di cooperare in buona fede e lealtà”, per risolvere in via amichevole una controversia, tramite l’assistenza di avvocati. Saranno direttamente i vostri legali a redigere la convenzione, rappresentandovi che entro un termine non inferiore ad un mese e non superiore a tre mesi deve essere concluso l’accordo di negoziazione assistita.

Sottoscrizione della negoziazione assistita – qui verranno stabilite le condizioni di separazione, divorzio o di modifica di separazione o divorzio.  L’accordo raggiunto dovrà essere sottoposto dai vostri avvocati al vaglio del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente, che, se non ravvisa irregolarità, concederà il nullaosta se non avete figlio o se questi sono maggiorenni, o un’autorizzazione, se ci sono figli minori o maggiorenni incapaci o con handicap. La negoziazione, una volta superato il vaglio del Pm, dovrà essere trasmessa dai vostri avvocati all’ufficiale dello stato civile del Comune di competenza.

Ricordate che, se vi siete sposati in un Comune differente da quello in cui avete intrapreso la vita matrimoniale , dovrete  avviare e trascrivere la negoziazione dove è stato celebrato il matrimonio, anche se entrambi avete la residenza in un’altra città, o presentare il "tradizionale" ricorso per separazione consensuale in Tribunale.

Per informazioni o consulenze, potete contattare lo Sportello Famiglia dell’associazione Avvocato del Cittadino, chiamando il numero 06.45433408 o attraverso i contatti sul sito www.avvocatodelcittadino.com.

Divorzio breve, come si fa?

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