rotate-mobile
Giovedì, 25 Aprile 2024
Avvocato del Cittadino

Avvocato del Cittadino

A cura di Emanuela Astolfi

Disdetta immediata dal contratto di affitto, senza preavviso di 6 mesi

E' possibile recedere dal contratto di affitto di casa senza concedere al locatore il preavviso di 6 mesi? Ce lo chiedono in massa allo sportello locazioni di Avvocato del Cittadino. La risposta? Si, se ricorrono i gravi motivi di seguito indicati

 Abbandonare immediatamente la casa in cui si vive in affitto e non pagare le sei mensilità dovute per il preavviso è possibile in casi gravissimi, come nella circostanza in cui la salute del conduttore (l'inquilino) è in pericolo per lo stato in cui versa l'immobile.

I MOTIVI - Se infatti l'immobile non è idoneo all'uso abitativo, è possibile chiedere il recesso immediato ai sensi dell'articolo 1578 del codice civile, secondo cui:Se al momento della consegna la cosa locata è affetta da vizi che ne diminuiscono in modo apprezzabile l'idoneità all'uso pattuito, il conduttore può domandare la risoluzione del contratto o una riduzione del corrispettivo, salvo che si tratti di vizi da lui conosciuti o facilmente riconoscibili.
Il locatore è tenuto a risarcire al conduttore i danni derivati da vizi della cosa, se non prova di avere senza colpa ignorato i vizi stessi al momento della consegna. I motivi debbono essere gravissimi e la casa deve essere inabitabile. E' fondamentale - prima di lasciare l'immobile e non versare le mensilità previste come preavviso - consultare un legale: non è possibile abbandonare l'immobile di punto in bianco. Occorre prima, formalmente, rappresentare al locatore la situazione di estremo disagio e, in caso, procedere con una mediazione

 IL CONTRATTO – Per non avere problemi nel corso della locazione, è necessario che il contratto sia ben fatto e che preveda delle importanti garanzie sia per il locatore che per il conduttore. Con Avvocato del Cittadino, versando la quota di 20 euro, puoi avere il tuo contratto personalizzato direttamente tramite un format on line, clicca qui per scaricarlo

LA GIURISPRUDENZA -  Cassazione, sentenza n. 915/1999 -  “il locatore è ugualmente tenuto a risarcire il danno alla salute subito dal conduttore, per effetto delle condizioni abitative dell'immobile locato, quand'anche tali condizioni fossero note all'inquilino al momento della conclusione del contratto, dovendosi ritenere che la tutela del diritto alla salute prevalga su qualsiasi accordo tra privati di esclusione o limitazione della responsabilità del locatore”. Cassazione, sentenza n. 20346/2010 - “se l'immobile è affetto da umidità, il giudice può decretare il risarcimento danni ( dovuti all’ammuffimento dei suppellettili ) in favore dell’inquilino a carico del proprietario, anche quando il locatario risulta sfrattato per non aver pagato i canoni mensili. L'invasione dell'umidità per effetto di trasudo dalle pareti costituisce un "deterioramento rilevante", un "vizio" che incide sulla funzionalità strutturale dell'immobile impedendone il godimento; in presenza di tale vizio il conduttore può legittimamente invocare la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1578 del codice civile”.

Disdetta immediata dal contratto di affitto, senza preavviso di 6 mesi

RomaToday è in caricamento