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Avvocato del Cittadino

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A cura di Emanuela Astolfi

Chi si dimette per malattia perde la Naspi. Ecco perché

Il lavoratore che si dimette per  il suo stato di malattia compie un atto di scelta volontaria e quindi non ha diritto alla disoccupazione. La giurisprudenza si è già espressa sul punto: non può essere invocata la giusta causa delle dimissioni per ragioni collegate allo stato di salute.
Abbiamo già parlato in altri post delle dimissioni per giusta causa e Naspi: solo in caso di perdita involontaria del lavoro è possibile accedere alla disoccupazione. Ad Avvocato del Cittadino, più volte in sede di consulenza abbiamo ricevuto lavoratori che ci hanno chiesto se era possibile motivare la giusta causa delle dimissioni con lo stato di malattia ed accedere al sussidio Inps. Purtroppo – anche se ovviamente una patologia non ha di certo il carattere della volontarietà – abbiamo rappresentato le seguenti motivazioni:

 
LA VOLOTARIETA’ DELLE DIMISSIONI – La disoccupazione spetta solo se sussiste uno “stato di bisogno del lavoratore determinato da situazioni rigorosamente involontarie”. Le dimissioni presentate per motivi di salute sono comunque volontarie, a stabilirlo è la Cassazione

 
LA GIURISPRUDENZA – Con sentenza n. 12565/12017, la Corte di Cassazione ha stabilito che “Questa Corte di cassazione (v. da ultimo Cass. n. 17303/2016 a proposito di giusta causa in ipotesi di risoluzione consensuale del rapporto), peraltro, ha sempre ritenuto che la nozione di giusta causa, sia da ricollegare o ad un gravissimo inadempimento (cfr. da ult. Cass. n. 25384 del 2015) ovvero ad un’altra causa oggettivamente idonea a ledere il vincolo fiduciario (v. in tal senso Cass. n. 3136 del 2015), mentre esula da tale nozione l’impossibilità oggettiva della prestazione lavorativa derivante da stato di malattia […]la disoccupazione è involontaria quando è dovuta a dimissioni rassegnate per il comportamento di un altro soggetto, ovvero riconducibili ad una causa insita in un difetto del rapporto di lavoro, così grave da impedirne la provvisoria esecuzione. Si fa riferimento, con evidenza, al fatto del datore di lavoro o al fatto del terzo, non già alla situazione soggettiva del lavoratore, la cui scelta, ancorché dettata da motivi di salute, rimane tuttavia volontaria”.

 
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