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Sabato, 20 Aprile 2024
Avvocato del Cittadino

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A cura di Emanuela Astolfi

Chi abbandona la casa coniugale non può essere genitore collocatario

L’allontanamento del marito o della moglie dalla casa coniugale - per le coppie particolarmente litigiose -  è la soluzione migliore: per preservare la serenità dei figli, la scelta più opportuna, potrebbe essere quella di dividere i genitori.

Ogni caso - come io e i miei colleghi dello sportello legale dedicato al diritto di famiglia di Avvocato del Cittadino Associazione Astolfi diciamo sempre in sede di consulenza – va valutato singolarmente. L’opportunità o meno di certe scelte va analizzata con l’avvocato di fiducia, sia nel rispetto della strategia processuale che della peculiarità della situazione.

In questo post vi segnalo la sentenza della Corte di Cassazione, n.4537, del 26 febbraio 2014 che riguarda proprio l’abbandono del tetto coniugale

Secondo la Suprema Corte, chi lascia la casa familiare perde il diritto di chiedere di essere il genitore collocatario dei figli minorenni, che, ai fini dell'accoglimento di tale richiesta "è necessario che la convivenza ci sia, nella casa, al momento della separazione".

La sentenza riguarda il caso di una donna che, pur avendo lasciato la casa coniugale, aveva poi richiesto che i figli minorenni venissero collocati presso di lei e, di conseguenza, che le venisse assegnata l'abitazione coniugale.

Per una consulenza con gli avvocati divorzisti di Avvocato del Cittadino Associazione Astolfi è possibile prenotarsi allo 06.45433408 (tel/whatsapp). L’ente offre anche pareri specializzati online: basta descrivere la propria situazione in una email e indirizzarla a info@avvocatodelcittadino.com.

La quota associativa per la consulenza è di 20 euro

Chi abbandona la casa coniugale non può essere genitore collocatario

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