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Avvocato del Cittadino

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A cura di Emanuela Astolfi

Affidamento paritetico dei figli senza collocamento: il nuovo orientamento della giurisprudenza

Affidamento alternato senza collocamento prevalente dei figli presso uno dei genitori: ultimamente, anche il Tribunale di Roma, con la sentenza numero 82394/2016 del 12/09/2017 ha riconosciuto l’affidamento condiviso paritetico dei bambini ad una coppia che si è separata consensualmente.


Ad Avvocato del Cittadino riceviamo frequentemente richieste da parte di coniugi o conviventi more uxorio che, proprio in linea con il principio della bigenitorialità, ci chiedono consulenza per la conclusione di accordi di separazione o di affidamento dei minori orientati su una permanenza equilibrata e egualitaria dei figli con entrambi i genitori. Fortunatamente, la rivoluzione giurisprudenziale sta andando di pari passo con la consapevolezza delle coppie: il collocamento prevalente presso uno solo dei genitori può creare pregiudizi al legame tra il figlio e il genitore non collocatario. In genere, le controversie nascono principalmente quando i minori sono in tenera età, tuttavia si sta ormai superando l’idea che la madre sia l’unica figura di riferimento per i primi anni di vita dei minori. Il Tribunale di Milano, con decreto del 14 gennaio 2015 della IX sezione, ha infatti affermato che “ La genitorialità di apprende facendo i genitori e dunque , solo esercitando il ruolo genitoriale una figura matura e affina le proprie competenze genitoriali; il fatto che, al cospetto di una bambina di due anni, un padre non sarebbe in grado di occuparsene, è una conclusione fondata su un pregiudizio che confida alla diversità (e alla mancanza di uguaglianza) il rapporto che sussiste tra i genitori”.


COS’E’ L’AFFIDO CONDIVISO PARIRARIO – E’ sicuramente una rivoluzione: il genitore non collocatario, in alcuni casi, viene costretto a seguire passivamente la linea educazionale tracciata per i propri figli dall’altro genitore,  facendo venir meno il principio di “parità” previsto dalla legge 54/2006.  Con l’affido condiviso paritario, invece, la frequentazione dei figli da parte della madre e del padre dovrà ispirarsi “al principio che ciascun genitore dovrà partecipare alla quotidianità dei figli” e dunque la figura del genitore collocatario viene meno. La residenza dei figli avrà infatti valenza meramente anagrafica, con conseguente domiciliazione degli stessi presso entrambi i genitori.


MANTENIMENTO DIRETTO  - Con l’affido paritetico, ciascun genitore è chiamato ad occuparsi delle esigenze del minore nel tempo in cui avrà il figlio con sé e a coprire anche ogni spesa legata alla convivenza. Le spese straordinarie e non prevedibili saranno invece divise al 50% dai due genitori

Ovviamente, non in tutti i casi è materialmente possibile procedere con l’affidamento paritetico, pensiamo ad esempio alle situazioni in cui la cooperazione tra i genitori è difficoltosa o ai genitori che hanno impegni lavorativi incompatibili con la possibilità di occuparsi nella quotidianità delle esigenze dei  figli (es. chi effettua turni notturni, chi viaggia costantemente per lavoro, ecc. ecc).


Per una consulenza legale con lo sportello famiglia di Avvocato del Cittadino è possibile chiamare allo 06.45433408. Ricordo inoltre a tutti i lettori del blog che potete raccontarmi le vostre storie ed esperienze e chiedere la pubblicazione scrivendo a info@avvocatodelcittadino.com (c.a. avv Astolfi, blog Romatoday)
 

Affidamento paritetico dei figli senza collocamento: il nuovo orientamento della giurisprudenza

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