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Coronavirus, Zingaretti firma l'ordinanza: cosa fare se si è stati nella "zona rossa"

Poi l'obbligo di disinfettanti in tutti i locali pubblici e i maxi poteri al Prefetto per far rispettare le misure adottate. Ecco cosa contiene l'ordinanza della Regione

Cosa fare se si è stati nella "zona rossa", ossia nelle aree focolaio del Coronavirus nel nord d'Italia. Poi le prescrizioni generali: obbligo di esporre disinfettanti in tutti i locali aperti al pubblico, sanificazione dei mezzi di trasporto, stop alle gite scolastiche fino al 15 marzo. E super poteri al Prefetto che sarà chiamato a far rispettare il dispositivo. 

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Dopo le anticipazioni degli scorsi giorni, in parte già avviate a livello comunale, è stata firmata dal Presidente Nicola Zingaretti l'ordinanza della Regione Lazio "Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica". 

Cosa fare se si è stati nella "zona rossa"

L'ordinanza, sottoscritta dal governatore  Zingaretti e adottata in ugual misura in tutte le Regioni esterne alle zone di contagio, prevede che "chiunque abbia fatto ingresso in Italia negli ultimi quattordici giorni dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come identificate dall'Organizzazione Mondiale della sanità, ovvero nei Comuni italiani dove è stata dimostrata la trasmissione locale del virus, deve comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria territorialmente competente". 

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Si può anche chiamare il 112 o il numero verde 800.118.800: in questo caso saranno gli operatori a fornire generalità e recapiti alla Asl. Il riferimento è ai Comuni lombardi di Codogno, Castelgerundo, Castiglione d'Adda, Casalpusterlengo, Fombio, Maleo, Somaglia, Bertonico, Terranova dei Passerini, San Fiorano e a quelli veneti di Vo' Euganeo (PD) e Mira (VE). Gli ospedali di Schiavonia di Monselice per la Bassa Padovana e l'ospedale di Mirano di Dolo sono le strutture dove sono stati ricoverati i casi. 

L'iter da seguire nelle Asl

Una volta raccolte le informazioni, si legge ancora nell'ordinanza, "il più possibile dettagliate e documentate, sulle zone di soggiorno e sul percorso del viaggio effettuato nei quattordici giorni precedenti ai fini di una adeguata valutazione del rischio di esposizione e accertata la necessità di avviare la sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario, l'operatore di Sanità Pubblica informa dettagliatamente l'interessato sulle misure da adottare, illustrandone le modalità e le finalità al fine di assicurare la massima adesione; accertata la necessità di avviare la sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario l'operatore di sanità pubblica informa inoltre il medico di medicina generale/pediatra di libera scelta da cui il soggetto e assistito; in caso di necessità di certificazione ai fini Inps per l'assenza dal lavoro, si procede a rilasciare una dichiarazione indirizzata a Inps, datore di lavoro, e medico curante in cui si dichiara che per motivi di sanità pubblica e stato posto in quarantena, specificando la data di inizio e fine". 

Quarantena di 14 giorni 

E ancora: "L'operatore di sanità pubblica deve inoltre accertare l'assenza di febbre o altra sintomatologia del soggetto da porre in isolamento, nonchè degli altri eventuali conviventi; informare la persona circa i sintomi, le caratteristiche di contagiosità, le modalita di trasmissione della malattia, le misure da attuare per proteggere gli eventuali conviventi in caso di comparsa di sintomi; informare la persona circa la necessità di misurare la temperatura corporea due volte al giorno (mattina e sera). 

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Allo scopo di massimizzare l'efficacia del protocollo e indispensabile informare sul significato, le modalità e le finalità dell'isolamento domiciliare al fine di assicurare la massima adesione e l'applicazione delle seguenti misure: mantenimento dello stato di isolamento per quattordici giorni dall'ultima esposizione; divieto di contatti sociali; divieto di spostamenti e/o viaggi; obbligo di rimanere raggiungibile per le attivita di sorveglianza".

In caso di comparsa di sintomi la persona in sorveglianza deve avvertire immediatamente l'operatore di sanità pubblica e provvedere a "indossare la mascherina chirurgica (da fornire all'avvio del protocollo) e allontanarsi dagli altri conviventi; rimanere nella sua stanza con la porta chiusa garantendo un'adeguata ventilazione naturale, in attesa del trasferimento in ospedale. Per quanto riguarda infine il monitoraggio dell'isolamento, l'operatore di sanità pubblica provvede a contattare quotidianamente per avere notizie sulle condizioni di salute della persona in sorveglianza. In caso di comparsa di sintomatologia il medico di sanità pubblica procede secondo quanto previsto". 

Gel disinfettanti e stop gite scolastiche

Il provvedimento, inoltre, prevede una serie di prescrizioni di carattere più generale e stabilisce l'obbligo di esporre le informazioni sulle misure di prevenzione negli ambienti aperti al pubblico e di maggiore affollamento e transito delle scuole e degli uffici delle pubblica amministrazione; mettere a disposizione gel disinfettante nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle aree di accesso a strutture del Servizio sanitario, nonchè in tutti i locali aperti al pubblico; procedere con interventi straordinari di pulizia dei mezzi da parte delle aziende di trasporto pubblico locale; stop fino al 15 marzo ai viaggi d'istruzione, alle iniziative di scambio o gemellaggio, alle visite guidate e alle uscite. 

Maxi poteri al Prefetto

E poi ancora: sarà il prefetto del territorio, Gerarda Pantalone nel caso di Roma Capitale a far rispettare le misure, avvalendosi delle forze di polizia e, "ove occorra, con il possibile concorso dei nuclei regionali del reparto nucleare-biologico-chimico-radiologico (NBCR) del corpo nazionale dei vigili del fuoco nonchè delle forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali". 

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