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Martedì, 23 Aprile 2024
Attualità

Coronavirus, cosa si può fare e cosa non si può fare: tutti i divieti del decreto "Io resto a casa"

I servizi che restano aperti, quelli aperti con limitazioni, quelli sospesi. Ecco una mappa schematica delle attività consentite e non consentite

Quali servizi restano attivi, quali sono sospesi, quali permangono con delle limitazioni. Tradotto: dove si può andare in queste ore di allargamento delle misure di restrizione contenute nel decreto "Io resto a casa", varato per scongiurare ulteriormente la diffusione del Coronavirus. Tutta Italia è "zona rossa" e ora i divieti che fino a ieri valevano solo nei focolai del nord d'Italia, interessano tutto il Paese. Ecco di seguito, punto per punto. 

I servizi aperti

Farmacie, parafarmacie, uffici comunali, cimiteri restano aperti. Saranno attivi i servizi di consegne pasti a domicilio e assistenza domiciliare dell'ente pubblico, i trasporti sociali, gli ambulatori, i mercati rionali. 

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I servizi chiusi

Sono sospese le scuole di ogni ordine e gradi e nidi, così come concorsi pubblici, eventi, congressi, e attività culturali oltre a riunioni e assemblee in luoghi pubblici o privati. Centro sportivi e palestre chiusi, chiuso il museo d'arte contemporanea, le biblioteche civiche, i cinema e i teatri. E ancora pub, scuole di ballo, sale gioco, sale scommesse, discoteche, centri benessere non potranno aprire. Resta sospesa anche la possibilità di fare cerimonie civili e religiose, funebri

I servizi limitati 

Restano chiuso nei giorni festivi e prefestivi i negozi all'interno dei centri commerciali (tranne le farmacie). Sabato e domenica è prevista la chiusura delle medie e grandi strutture di vendita. Per bar e ristoranti è prevista l'apertura dalle 6 alle 18, sempre con il mantenimento dell'obbligo di distanze di sicurezza e interdizione del servizio al banco. 

In generale l'apertura di attività commerciali, supermercati, negozi di vicinato e mercati, è sempre condizionata all'adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone. Gli eventi sportivi e allenamenti sono possibili solo a porte chiuse e per atleti tesserati professionisti. 

DOMANDE E RISPOSTE SUL DECRETO

Zone interessate al decreto
 

  1. Ci sono differenze all’interno del territorio nazionale?
    No, per effetto del dpcm del 9 marzo le regole sono uguali su tutto il territorio nazionale e sono efficaci dalla data del 10 marzo e sino al 3 aprile.

  2. Sono ancora previste zone rosse?
    No, non sono più previste zone rosse. Le limitazioni che erano previste nel precedente dpcm del 1° marzo (con l’istituzione di specifiche zone rosse) sono cessate. Ormai, con il dpcm del 9 marzo, le regole sono uguali per tutti.

Spostamenti

  1. Cosa si intende per “evitare ogni spostamento delle persone fisiche”? Ci sono dei divieti? Si può uscire per andare al lavoro? Chi è sottoposto alla misura della quarantena, si può spostare?
    Si deve evitare di uscire di casa. Si può uscire per andare al lavoro  o per ragioni di salute o per altre necessità, quali, per esempio, l’acquisto di beni essenziali. Si deve comunque essere in grado di provarlo, anche mediante autodichiarazione che potrà essere resa su moduli prestampati già in dotazione alle forze di polizia statali e locali. La veridicità delle autodichiarazioni sarà oggetto di controlli successivi e la non veridicità costituisce reato. È comunque consigliato lavorare a distanza, ove possibile, o prendere ferie o congedi. Senza una valida ragione, è richiesto e necessario restare a casa, per il bene di tutti.
    È previsto anche il “divieto assoluto” di uscire da casa per chi è sottoposto a quarantena o risulti positivo al virus.

  2. Se abito in un comune e lavoro in un altro, posso fare “avanti e indietro”?
    Sì, è uno spostamento giustificato per esigenze lavorative.

  3. Ci sono limitazioni negli spostamenti per chi ha sintomi da infezione respiratoria e febbre superiore a 37,5?
    In questo caso si raccomanda fortemente di rimanere a casa, contattare il proprio medico e limitare al massimo il contatto con altre persone.

  4. Cosa significa “comprovate esigenze lavorative”? I lavoratori autonomi come faranno a dimostrare le “comprovate esigenze lavorative”?
    È sempre possibile uscire per andare al lavoro, anche se è consigliato lavorare a distanza, ove possibile, o prendere ferie o congedi. “Comprovate” significa che si deve essere in grado di dimostrare che si sta andando (o tornando) al lavoro, anche tramite l’autodichiarazione vincolante di cui alla FAQ n.  1 o con ogni altro mezzo di prova , la cui non veridicità costituisce reato. In caso di controllo, si dovrà dichiarare la propria necessità lavorativa. Sarà cura poi delle Autorità verificare la veridicità della dichiarazione resa con l’adozione delle conseguenti sanzioni in caso di false dichiarazioni.

  5. Come si devono comportare i transfrontalieri?
    I transfrontalieri potranno entrare e uscire dai territori interessati per raggiungere il posto di lavoro e tornare a casa. Gli interessati potranno comprovare il motivo lavorativo dello spostamento con qualsiasi mezzo (vedi faq precedente).

  6. Ci saranno posti di blocco per controllare il rispetto della misura?
    Ci saranno controlli. In presenza di regole uniformi sull’intero territorio nazionale, non ci saranno posti di blocco fissi per impedire alle persone di muoversi. La Polizia municipale e le forze di polizia, nell’ambito della loro ordinaria attività di controllo del territorio, vigileranno sull’osservanza delle regole.

  7. Chi si trova fuori dal proprio domicilio, abitazione o residenza potrà rientrarvi?
    Sì, chiunque ha diritto a rientrare presso il proprio domicilio, abitazione o residenza, fermo restando che poi si potrà spostare solo per esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute.

  8. È possibile uscire per andare ad acquistare generi alimentari? I generi alimentari saranno sempre disponibili?
    Sì, si potrà sempre uscire per acquistare generi alimentari e non c’è alcuna necessità di accaparrarseli ora perché saranno sempre disponibili.

  9. È consentito fare attività motoria?
    Sì, l’attività motoria all’aperto è consentita purché non in gruppo.

  10. Si può uscire per acquistare beni diversi da quelli alimentari?
    Si, ma solo in caso di stretta necessità (acquisto di beni necessari, come ad esempio le lampadine che si sono fulminate in casa).

  11. Posso andare ad assistere i miei cari anziani non autosufficienti?
    Sì, è una condizione di necessità. Ricordate però che gli anziani sono le persone più vulnerabili e quindi cercate di proteggerle dai contatti il più possibile.

  12. L’accesso a parchi e giardini pubblici è consentito?
    Sì, parchi e giardini pubblici possono restare aperti per garantire lo svolgimento di sport ed attività motorie all’aperto, come previsto dall’art.1 comma 3 del dpcm, a patto che non in gruppo e che si rispetti la distanza interpersonale di un metro.

  13. Sono separato/divorziato, posso andare a trovare i miei figli?
    Sì, gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore o comunque presso l’affidatario, oppure per condurli presso di sé, sono consentiti, in ogni caso secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio.

Trasporti

  1. Sono previste limitazioni per il transito delle merci?
    No, nessuna limitazione. Tutte le merci (quindi non solo quelle di prima necessità) possono essere trasportate sul territorio nazionale. Il trasporto delle merci è considerato come un’esigenza lavorativa: il personale che conduce i mezzi di trasporto può spostarsi, limitatamente alle esigenze di consegna o prelievo delle merci.

  2. I corrieri merci possono circolare?
    Sì, possono circolare.

  3. Sono un autotrasportatore. Sono previste limitazioni alla mia attività lavorativa?
    No, non sono previste limitazioni al transito e all’attività di carico e scarico delle merci.

  4. Esistono limitazioni per il trasporto pubblico non di linea?
    No. Non esistono limitazioni per il trasporto pubblico non di linea. Il servizio taxi e di ncc non ha alcuna limitazione in quanto l’attività svolta  è considerata esigenza lavorativa.

Uffici e dipendenti pubblici

  1. Gli uffici pubblici rimangono aperti?
    Sì, su tutto il territorio nazionale. L’attività amministrativa è svolta regolarmente. In ogni caso quasi tutti i servizi sono fruibili on line. E’ prevista comunque la sospensione delle attività didattiche e formative in presenza di scuole, nidi, musei, biblioteche.

  2. Il decreto dispone per addetti, utenti e visitatori degli uffici delle pubbliche amministrazioni, sull’intero territorio nazionale, la messa a disposizione di soluzioni disinfettanti per l’igiene delle mani. Nel caso di difficoltà di approvvigionamento di tali soluzioni e conseguente loro indisponibilità temporanea, gli uffici devono rimanere comunque aperti?
    Gli uffici devono rimanere comunque aperti. La presenza di soluzioni disinfettanti è una misura di ulteriore precauzione ma la loro temporanea indisponibilità non giustifica la chiusura dell’ufficio, ponendo in atto tutte le misure necessarie per reperirle.

  3. Il dipendente pubblico che ha sintomi febbrili è in regime di malattia ordinaria o ricade nel disposto del decreto-legge per cui non vengono decurtati i giorni di malattia?
    Rientra nel regime di malattia ordinaria. Qualora fosse successivamente accertato che si tratta di un soggetto che rientra nella misura della quarantena o infetto da COVID-19, non si applicherebbe la decurtazione.

  4. Sono un dipendente pubblico e vorrei lavorare in smart working. Che strumenti ho?
    Le nuove misure incentivano il ricorso allo smart working, semplificandone l’accesso. Compete al datore di lavoro individuare le modalità organizzative che consentano di riconoscere lo smart working al maggior numero possibile di dipendenti. Il dipendente potrà presentare un’istanza che sarà accolta sulla base delle modalità organizzative previste.

Pubblici esercizi

  1. Bar e ristoranti possono aprire regolarmente?
    È consentita l’attività di ristorazione e bar dalle 6.00 alle 18.00, con obbligo a carico del gestore di predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione.

  2. Si potranno comunque effettuare consegne a domicilio di cibi e bevande?
    Il limite orario dalle 6.00 alle 18.00 è riferito solo all’apertura al pubblico. L’attività può comunque proseguire negli orari di chiusura al pubblico mediante consegne a domicilio. Sarà cura di chi organizza l’attività di consegna a domicilio – lo stesso esercente ovvero una cosiddetta piattaforma – evitare che il momento della consegna preveda contatti personali.

  3. Quali attività di ristorazione e bar sono consentite dopo le 18.00?
    È consentita solo la consegna a domicilio del cibo (fatta eccezione per quanto indicato nella F.A.Q. Turismo n. 2).

  4. Il DPMC prevede la chiusura nei giorni prefestivi e festivi delle medie e grandi strutture di vendita, nonché degli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati. La chiusura non è disposta, tra l’altro, per i punti di vendita di generi alimentari. i mercati, anche rionali sono obbligati alla chiusura, per la vendita di beni alimentari?
    No, non è prevista la chiusura relativamente alla vendita di generi alimentari nei mercati coperti e in quelli all’aperto recintati dove è previsto il controllo dell’accesso.

  5. Sono gestore di un pub. Posso continuare ad esercitare la mia attività?
    Il divieto previsto dal DPCM riguarda lo svolgimento nei pub di ogni attività diversa dalla somministrazione di cibi e bevande. È possibile quindi continuare a somministrare cibo e bevande nei pub, sospendendo attività ludiche ed eventi aggregativi (come per esempio la musica dal vivo, proiezioni su schermi o altro), nel rispetto delle limitazioni orarie già previste per le attività di bar e ristoranti (dalle 6.00 alle 18.00) e, comunque, con l’obbligo di far rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

  6. Centri estetici, parrucchieri e barbieri possono continuare a svolgere la loro attività?
    Sì, ma solo su prenotazione degli appuntamenti e comunque garantendo la turnazione dei clienti con un rapporto uno a uno, così da evitare il contatto ravvicinato e la presenza nel locale di clienti in attesa. Il personale dovrà indossare idonei dispositivi di protezione individuale (guanti e mascherina).

Scuola

  1. Cosa prevede il decreto per le scuole?
    Nel periodo sino al 3 aprile 2020, è sospesa la frequenza delle scuole di ogni ordine e grado. Resta la possibilità di svolgimento di attività didattiche a distanza, tenendo conto, in particolare, delle specifiche esigenze degli studenti con disabilità.

Università

  1. Cosa prevede il decreto per le università?
    Nel periodo sino al 3 aprile 2020, è sospesa la frequenza delle attività di formazione superiore, comprese le università e le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, di corsi professionali, master e università per anziani. Resta la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza, tenendo conto, in particolare, delle specifiche esigenze degli studenti con disabilità. Non è sospesa l’attività di ricerca.

  2. Si possono tenere le sessioni d’esame e le sedute di laurea?
    Sì, potranno essere svolti ricorrendo in via prioritaria alle modalità a distanza o comunque adottando le precauzioni di natura igienico sanitaria ed organizzative indicate dal dpcm del 4 marzo; nel caso di esami e sedute di laurea a distanza, dovranno comunque essere assicurate le misure necessarie a garantire la prescritta pubblicità.

  3. Si possono tenere il ricevimento degli studenti e le altre attività?
    Sì. Corsi di dottorato, ricevimento studenti, test di immatricolazione, partecipazione a laboratori, etc., potranno essere erogati nel rispetto delle misure precauzionali igienico sanitarie, ricorrendo in via prioritaria alle modalità a distanza. Anche in questo caso particolare attenzione dovrà essere data agli studenti con disabilità.

  4. Cosa si prevede per i corsi per le specializzazioni mediche?
    Dalla sospensione sono esclusi i corsi post universitari connessi con l’esercizio delle professioni sanitarie, inclusi quelli per i medici in formazione specialistica, e le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie e medica. Non è sospesa l’attività di ricerca.

  5. Cosa succede a chi è in Erasmus?
    Per quanto riguarda i progetti Erasmus+, occorre riferirsi alle indicazioni delle competenti Istituzioni europee, assicurando, comunque, ai partecipanti ogni informazione utile.

Cerimonie, eventi e attività ricreative

  1. Cosa prevede il decreto su cerimonie, eventi e spettacoli?
    Su tutto il territorio nazionale sono sospese tutte le manifestazioni organizzate nonché gli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico (quali, a titolo d’esempio, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati).

  2. Si può andare in chiesa o negli altri luoghi di culto? Si possono celebrare messe o altri riti religiosi?
    Fino al 3 aprile sono sospese su tutto il territorio nazionale tutte le cerimonie civili e religiose, compresi i funerali. Pertanto è sospesa anche la celebrazione della messa e degli altri riti religiosi, come la preghiera del venerdì mattina per la religione islamica.
    Sono consentiti l’apertura e l’accesso ai luoghi di culto, purché si evitino assembramenti e si assicuri la distanza tra i frequentatori non inferiore a un metro.

  3. Cosa è previsto per teatri, cinema, musei, archivi, biblioteche e altri luoghi della cultura?
    Ne è prevista la chiusura al pubblico su tutto il territorio nazionale.

  4. I Circoli ricreativi per persone anziane restano aperti?
    No, le attività ricreative dedicate alle persone anziane autosufficienti sono sospese.

Turismo

  1. Cosa prevede il decreto per gli spostamenti per turismo?
    Sull’intero territorio nazionale gli spostamenti per motivi di turismo sono assolutamente da evitare. I turisti italiani e stranieri che già si trovano in vacanza debbono limitare gli spostamenti a quelli necessari per rientrare nei propri luoghi di residenza, abitazione o domicilio.
    Poiché gli aeroporti e le stazioni ferroviarie rimangono aperti, i turisti potranno recarvisi per prendere l'aereo o il treno e fare rientro nelle proprie case. Si raccomanda di verificare lo stato dei voli e dei mezzi di trasporto pubblico nei siti delle compagnie di trasporto terrestre, marittimo e aereo.

  2. Come trova applicazione la limitazione relativa alle attività di somministrazione e bar, alle strutture turistico ricettive?
    Le strutture ricettive possono svolgere attività di somministrazione e bar anche nella fascia oraria dalle ore 18 alle ore 6, esclusivamente in favore dei propri clienti e nel rispetto di tutte le precauzioni di sicurezza di cui al dpcm dell’8 marzo.

  3. Come si deve comportare la struttura turistico ricettiva rispetto ad un cliente? Deve verificare le ragioni del suo viaggio?
    Non compete alla struttura turistico ricettiva la verifica della sussistenza dei presupposti che consentono lo spostamento delle persone fisiche.

Agricoltura

  1. Sono previste limitazioni per il trasporto di animali vivi, alimenti per animali e di prodotti agroalimentari e della pesca?
    No, non sono previste limitazioni.

  2. Se sono un imprenditore agricolo, un lavoratore agricolo, anche stagionale, sono previste limitazioni alla mia attività lavorativa?
    No, non sono previste limitazioni.

Le misure previste dal Decreto

  • evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessita' ovvero spostamenti per motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;
  • ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) è fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante;
  • divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus;
  • sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Resta consentito lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonche' delle sedute di allenamento degli atleti professionisti e atleti di categoria assoluta che partecipano ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali o internazionali, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico. In tutti tali casi, le associazioni e le societa' sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano;
  • si raccomanda ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere, durante il periodo di efficacia del presente decreto, la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera r);
  • sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici;
  • sono sospese tutte le manifestazioni organizzate, nonche' gli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, a titolo d'esempio, grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati; nei predetti luoghi e' sospesa ogni attivita';
  • sono sospesi i servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attivita' didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, nonche' della frequenza delle attivita' scolastiche e di formazione superiore, comprese le Universita' e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e universita' per anziani, nonche' i corsi professionali e le attivita' formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, ferma in ogni caso la possibilita' di svolgimento di attivita' formative a distanza ad esclusione dei corsi per i medici in formazione specialistica e dei corsi di formazione specifica in medicina generale, nonche' delle attivita' dei tirocinanti delle professioni sanitarie. Al fine di mantenere il distanziamento sociale, e' da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa. Sono sospese le riunioni degli organi collegiali in presenza. Gli enti gestori provvedono ad assicurare la pulizia degli ambienti e gli adempimenti amministrativi e contabili concernenti i servizi educativi per l'infanzia richiamati, non facenti parte di circoli didattici o istituti comprensivi;
  • l'apertura dei luoghi di culto è condizionata all'adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilita' di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro di cui all'allegato 1 lettera
  • Sono sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri;
  • sono chiusi i musei e gli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'art. 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
  • sono sospese le procedure concorsuali pubbliche e private ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati e' effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalita' telematica; sono inoltre esclusi dalla sospensione i concorsi per il personale sanitario, ivi compresi gli esami di Stato e di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo, e quelli per il personale della protezione civile, i quali devono svolgersi preferibilmente con modalita' a distanza o, in caso contrario, garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all'allegato 1 lettera d);
  • sono consentite le attività di ristorazione e bar dalle 6.00 alle 18.00, con obbligo, a carico del gestore, di predisporre le condizioni per garantire la possibilita' del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro di cui all'allegato 1 lettera d), con sanzione della sospensione dell'attivita' in caso di violazione;
  • sono consentite le attività commerciali diverse da quelle di cui alla lettera precedente a condizione che il gestore garantisca un accesso ai predetti luoghi con modalita' contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilita' di rispettare la distanza di almeno un metro di cui all'allegato 1 lettera d), tra i visitatori, con sanzione della sospensione dell'attivita' in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, le richiamate strutture dovranno essere chiuse;
  • sono sospesi i congedi ordinari del personale sanitario e tecnico, nonchè del personale le cui attivita' siano necessarie a gestire le attivita' richieste dalle unità di crisi costituite a livello regionale; v sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalita' di collegamento da remoto con particolare riferimento a strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di pubblica utilità e coordinamenti attivati nell'ambito dell'emergenza COVID-19, comunque garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all'allegato 1 lettera d), ed evitando assembramenti;
  • nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita, nonchè gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati. Nei giorni feriali, il gestore dei richiamati esercizi deve comunque predisporre le condizioni per garantire la possibilita' del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all'allegato 1 lettera d), con sanzione della sospensione dell'attivita' in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all'allegato 1 lettera d), le richiamate strutture dovranno essere chiuse. La chiusura non e' disposta per farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari, il cui gestore e' chiamato a garantire comunque il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all'allegato 1 lettera d), con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione;
  • sono sospese le attività di palestrecentri sportivipiscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi;
  • sono sospesi gli esami di idoneità di cui all'articolo 121 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, da espletarsi presso gli uffici periferici della motorizzazione civile aventi sede nei territori di cui al presente articolo; con apposito provvedimento dirigenziale e' disposta, in favore dei candidati che non hanno potuto sostenere le prove d'esame in ragione della sospensione, la proroga dei termini previsti dagli articoli 121 e 122 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.


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